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IURIDICO-LEGISLATIVA
                  ASSEGNA
                 R RASSEGNA G GIURIDICO-LEGISLATIVA
                                             ARTICOLO 10
                                            (Orario di lavoro)
                 1. La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
                 2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del
                 turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettua-
                 zione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal
                 completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore
                 24.00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero
                 psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato
                 anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo.
                 3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute indero-
                 gabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio
                 nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrispo-
                 sta una indennità di € 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di la-
                 voro giornaliero.
                 4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo setti-
                 manale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un
                 ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

                                             ARTICOLO 11
                                           (Congedo ordinario)
                 1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la comple-
                 ta fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere
                 fruita entro l’anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso
                 di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo re-
                 siduo entro l’anno successivo a quello di spettanza.
                 2. Per il personale inviato in missione all’estero a far data dall’entrata in vigore
                 del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo, i termini di cui al comma 1
                 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
                 3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il con-
                 gedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il
                 rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso
                 e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
                 4. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi
                 previsti dall’articolo 14, comma 14, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e dell’arti-
                 colo 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito
            Anno
                 ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, dell’articolo 2 del decre-
            III
                 to del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e dell’arti-
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