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IURIDICO-LEGISLATIVA
                                                       ASSEGNA
                                                      R RASSEGNA G GIURIDICO-LEGISLATIVA
              colo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista
              nell’Amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.
              5. Ai fini del computo dell’anzianità di servizio utile per la maturazione del con-
              gedo ordinario di cui all’articolo 14, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n.
              395, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate,
              nonché quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.


                                          ARTICOLO 12
                                  (Congedi straordinari e aspettativa)
              1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente
              per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con
              esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per presta-
              zioni di lavoro straordinario prevista dall’articolo 3, comma 39, della legge 24
              dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad or-
              dinamento civile.
              2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all’articolo 15,
              comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale
              accasermato.
              3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo
              parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul rico-
              noscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che
              ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla
              normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento
              più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul rico-
              noscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della in-
              fermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in
              misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa
              di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della
              stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal D.P.R. 24 apri-
              le 1982, n. 339 e dal Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripeti-
              bili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese conti-
              nuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese
              continuativo di aspettativa.
              Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della
              causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del colloca-  8  n.
              mento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri pe-  -
              riodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto li-  III
                                                                                          Anno
              mite massimo.

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