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ASSEGNA
                                                                 IURIDICO-LEGISLATIVA
                                                      R RASSEGNA G GIURIDICO-LEGISLATIVA
              porzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
              4. A richiesta dell’interessato il rimborso previsto dall’articolo 1, comma 3, della
              legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a
              tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
              5. Al personale con famiglia a carico trasferito d’autorità che non fruisca dell’al-
              loggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall’amministra-
              zione, è dovuta in un’unica soluzione, all’atto del trasferimento del nucleo familia-
              re nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un’indennità di
              € 1.500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di € 775,00 al personale
              senza famiglia a carico o al seguito.
              6. Il personale trasferito all’estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità
              ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle
              masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di
              servizio all’estero.
              7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l’incarico,
              si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e
              delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad
              alloggio di servizio e viceversa anche nell’ambito dello stesso comune.

                                           ARTICOLO 8
                                     (Indennità per servizi esterni)
              1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 9 del D.P.R. 31 luglio 1995, n.
              395, dall’articolo 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e dall’articolo 9 del
              D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, l’indennità per servizi esterni viene corrisposta
              in misura unica giornaliera.
              2. Al personale che, per esigenze eccezionali dell’Amministrazione, effettua un ora-
              rio settimanale articolato a giorni alterni, l’indennità di cui al comma 1 compete in
              misura doppia. Ai fini dell’invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attri-
              buibili a ciascun dipendente, nell’arco del mese, non possono essere superiori a 30.

                                           ARTICOLO 9
                                (Premio di disattivazione per artificieri)
              1. Il premio di disattivazione di cui all’articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n.
              294, nell’importo stabilito dall’articolo 9 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359,  8
              compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall’autorità prefettizia  n.
              o dalle autorità locali di pubblica sicurezza per l’identificazione, la neutralizzazione  -
              e la bonifica in caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per ogni  III
                                                                                          Anno
              giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.

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