Page 282 - SilvaeAnno03n08-005-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 282
ASSEGNA
IURIDICO-LEGISLATIVA
R RASSEGNA G GIURIDICO-LEGISLATIVA
porzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell’interessato il rimborso previsto dall’articolo 1, comma 3, della
legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a
tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d’autorità che non fruisca dell’al-
loggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall’amministra-
zione, è dovuta in un’unica soluzione, all’atto del trasferimento del nucleo familia-
re nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un’indennità di
€ 1.500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di € 775,00 al personale
senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale trasferito all’estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità
ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle
masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di
servizio all’estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l’incarico,
si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e
delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad
alloggio di servizio e viceversa anche nell’ambito dello stesso comune.
ARTICOLO 8
(Indennità per servizi esterni)
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 9 del D.P.R. 31 luglio 1995, n.
395, dall’articolo 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e dall’articolo 9 del
D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, l’indennità per servizi esterni viene corrisposta
in misura unica giornaliera.
2. Al personale che, per esigenze eccezionali dell’Amministrazione, effettua un ora-
rio settimanale articolato a giorni alterni, l’indennità di cui al comma 1 compete in
misura doppia. Ai fini dell’invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attri-
buibili a ciascun dipendente, nell’arco del mese, non possono essere superiori a 30.
ARTICOLO 9
(Premio di disattivazione per artificieri)
1. Il premio di disattivazione di cui all’articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n.
294, nell’importo stabilito dall’articolo 9 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359, 8
compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall’autorità prefettizia n.
o dalle autorità locali di pubblica sicurezza per l’identificazione, la neutralizzazione -
e la bonifica in caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per ogni III
Anno
giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.
SILVÆ 295

