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ASSEGNA
                            IURIDICO-LEGISLATIVA
                 R RASSEGNA G GIURIDICO-LEGISLATIVA
                 risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario
                 non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico del-
                 l’amministrazione. A richiesta è concesso l’anticipo delle spese di viaggio e del 90
                 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi
                 non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulterio-
                 re somma forfetaria di € 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione
                 del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell’amministrazione e
                 circa la concessione delle spese di viaggio.
                 12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad or-
                 dinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il li-
                 mite di missione continuativa nella medesima località, di cui all’articolo 7, comma
                 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane
                 fissato in trecentosessantacinque giorni.
                 13. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nel-
                 l’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle
                 spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi
                 pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipolo-
                 gia di servizio nei casi preventivamente individuati dall’amministrazione.
                 14. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture
                 diverse da quelle dell’amministrazione o di altre Forze di Polizia, sono attestati con
                 dichiarazione dell’interessato sul certificato di viaggio.


                                             ARTICOLO 7
                                  (Trattamento economico di trasferimento)
                 1. L’amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto
                 dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d’ufficio, come previsto dal-
                 l’art. 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifica-
                 zioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori
                 privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell’amministrazione fino ad
                 un massimo di 120 quintali.
                 2. Il personale trasferito d’autorità, ove sussista l’alloggio di servizio, ne abbia ti-
                 tolo in relazione all’incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo,
                 ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione
                 o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell’alloggio per un importo massi-
                 mo di € 775,00 mensili, fino all’assegnazione dell’alloggio di servizio e, comun-
                 que, per un periodo non superiore a tre mesi.
            Anno
                 3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare
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                 per la riduzione dell’importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione pro-
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