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IURIDICO-LEGISLATIVA
                                                       ASSEGNA
                                                      R RASSEGNA G GIURIDICO-LEGISLATIVA
                 di una giornata, senza il consenso dell’interessato, il personale con figli di età
                 inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni conti-
                 nuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
              e) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio
                 carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
              f) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al
                 dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola
                 più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
              g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai
                 sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in
                 turni continuativi articolati sulle 24 ore.
              2. La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 mar-
              zo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
              3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2
              si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

                                          ARTICOLO 15
                                         (Congedo parentale)
              1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 16 marzo
              2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del
              congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è
              concesso il congedo straordinario di cui all’articolo 15 del D.P.R. 31 luglio
              1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche fra-
              zionati, nell’arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto
              per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
              fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del de-
              creto che recepisce la presente ipotesi di accordo.
              2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo
              casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l’ufficio di appartenenza almeno
              quindici giorni prima della data di inizio del congedo.
              3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di
              cui all’articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano ri-
              duzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi
              nell’arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.   8
              4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun ge-  n.
              nitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni  -
              lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.     III
              5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di con-  Anno


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