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IURIDICO-LEGISLATIVA
                  ASSEGNA
                 R RASSEGNA G GIURIDICO-LEGISLATIVA
                 4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e
                 assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma
                 assoluta all’assolvimento dei compiti d’istituto per motivi di salute, dipendenti o
                 meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale
                 dello Stato ai sensi del decreto del Ministro della politiche agricole e forestali 7 otto-
                 bre 2005, n. 228, è collocato in aspettativa con il godimento del trattamento dovu-
                 to all’atto dell’inidoneità, sino ad avvenuto trasferimento.
                 5. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il ser-
                 vizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.

                                             ARTICOLO 13
                                            (Terapie salvavita)
                 1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assi-
                 milabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria
                 competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei
                 giorni di congedo straordinario i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day –
                 hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla
                 competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente
                 struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tut-
                 ti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione e sono retribuiti,
                 con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli
                 collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
                 2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o vi-
                 site specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un’idonea ar-
                 ticolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

                                             ARTICOLO 14
                                       (Tutela delle lavoratrici madri)
                 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al perso-
                 nale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:
                 a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra
                    coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
                 b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno
                    notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
                 c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno
                    notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del
            Anno
                    terzo anno di età del figlio;
            III
                 d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più
            -
            n.
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