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ASSEGNA
                            IURIDICO-LEGISLATIVA
                 R RASSEGNA G GIURIDICO-LEGISLATIVA
                 gedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono
                 aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro
                 abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o
                 private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa
                 presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la
                 fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo
                 ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a ca-
                 sa del bambino.
                 6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale
                 di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è con-
                 cesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non compu-
                 tabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non ridu-
                 ce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell’anzianità di servizio.
                 7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il
                 trattamento economico ordinario nella misura intera.
                 8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16
                 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredice-
                 sima mensilità.
                 9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente ar-
                 ticolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.


                                             ARTICOLO 16
                                            (Diritto allo studio)
                 1. Per la preparazione all’esame per il conseguimento del diploma della scuola
                 secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post-universitari, nel-
                 l’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all’articolo 78 del decreto del
                 Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e
                 conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami so-
                 stenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può
                 comunque essere impiegato in servizio.
                 2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, del D.P.R. 16 marzo
                 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende
                 sanitarie locali.


                                             ARTICOLO 17
                                              (Tutela legale)
            Anno
                 1. Le disposizioni di cui all’art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e del-
            III
                 l’art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio
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