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ASSEGNA
IURIDICO-LEGISLATIVA
R RASSEGNA G GIURIDICO-LEGISLATIVA
1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente de-
ceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le
vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nel-
l’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pub-
blica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servi-
zio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere antici-
pata, a richiesta dell’interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo
rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipen-
dente a titolo di dolo.
ARTICOLO 18
(Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione)
1. Al fine di garantire uniformità applicativa alle disposizioni recate dai decreti
del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 12 mag-
gio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 8 del
citato decreto, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere
reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sul-
le materie oggetto di contrattazione e di concertazione.
2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l’esigenza di ap-
profondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al
comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica di convocare e coordinare ap-
positi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all’arti-
colo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
ARTICOLO 19
(Proroga di efficacia di norme)
1. Al personale di cui all’articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove
non in contrasto con la presente ipotesi di accordo, le norme previste dai precedenti
provvedimenti di accordo e concertazione.
ARTICOLO 20
(Decorrenza del provvedimento)
1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli 8 n.
hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della -
pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce la presente III
Anno
ipotesi di accordo.
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