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IURIDICO-LEGISLATIVA
ASSEGNA
R RASSEGNA G GIURIDICO-LEGISLATIVA
ARTICOLO 4
(Indennità pensionabile)
1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell’indennità mensile pensionabile
di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 apri-
le 2006, n. 220, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili
lordi:
Incrementi Valori
Qualifiche mensili mensili
lordi (euro) lordi (euro)
Vice questore agg. e qualif. equiparate 13,00 812,70
Commissario capo e qualif. equiparate 12,70 797,60
Commissario e qualif. equiparate 12,60 790,30
Vice commissario e qualif. equiparate 12,10 758,30
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate 12,30 772,10
Ispettore capo e qualif. equiparate 11,80 737,30
Ispettore e qualif. equiparate 11,40 714,40
Vice Ispettore e qualif. equiparate 11,00 692,00
Sovrintendente capo e qualif. equiparate 11,30 711,10
Sovrintendente e qualif. equiparate 10,70 669,20
Vice Sovrintendente e qualif. equiparate 10,60 665,90
Assistente capo e qualif. equiparate 9,50 598,90
Assistente e qualif. equiparate 8,70 545,30
Agente scelto e qualif. equiparate 8,00 500,30
Agente e qualifiche equiparate 12,90 467,90
ARTICOLO 5
(Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali) 8 n.
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l’efficienza dei -
servizi istituzionali, di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della III
Anno
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall’articolo 3 del
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