Page 278 - SilvaeAnno03n08-005-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 278

IURIDICO-LEGISLATIVA
                                                       ASSEGNA
                                                      R RASSEGNA G GIURIDICO-LEGISLATIVA
                                           ARTICOLO 4
                                       (Indennità pensionabile)
              1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell’indennità mensile pensionabile
              di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 apri-
              le 2006, n. 220, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili
              lordi:

                                                          Incrementi       Valori
                Qualifiche                                 mensili         mensili
                                                          lordi (euro)   lordi (euro)

              Vice questore agg. e qualif. equiparate           13,00         812,70
              Commissario capo e qualif. equiparate             12,70         797,60

              Commissario e qualif. equiparate                  12,60         790,30

              Vice commissario e qualif. equiparate             12,10         758,30
              Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate  12,30         772,10

              Ispettore capo e qualif. equiparate               11,80         737,30

              Ispettore e qualif. equiparate                    11,40         714,40
              Vice Ispettore e qualif. equiparate               11,00         692,00

              Sovrintendente capo e qualif. equiparate          11,30         711,10

              Sovrintendente e qualif. equiparate               10,70         669,20
              Vice Sovrintendente e qualif. equiparate          10,60         665,90

              Assistente capo e qualif. equiparate               9,50         598,90

              Assistente e qualif. equiparate                    8,70         545,30
              Agente scelto e qualif. equiparate                 8,00         500,30

              Agente e qualifiche equiparate                    12,90         467,90



                                           ARTICOLO 5
                             (Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali)           8  n.
              1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l’efficienza dei  -
              servizi istituzionali, di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della  III
                                                                                          Anno
              Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall’articolo 3 del

                                                                          SILVÆ         291
   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283