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IURIDICO-LEGISLATIVA
ASSEGNA
R RASSEGNA G GIURIDICO-LEGISLATIVA
pubblico per 150 operatori forestali, concorso pubblico per 119 commissari
forestali,…);
c) vengono stanziate risorse finanziarie da destinare al personale forestale (e al per-
sonale appartenente agli altri corpi di polizia) per adeguare sia gli importi dei
singoli buoni pasto che le tariffe orarie delle prestazioni di lavoro straordinario;
d) vengono stanziate per il biennio 2008-2009 le risorse finanziarie da destinare
ai miglioramenti economici a favore del personale delle Forze di polizia
(Forestale compresa) per importi complessivi pari a 117 milioni di euro per
l’anno 2008 e a 229 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, con specifi-
ca destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro per i militari delle
Forze armate e di 116 milioni di euro per il personale dei Corpi di polizia.
Infine, si rammenta che con la legge di assestamento del bilancio del-
lo Stato per il 2007 (legge 6 novembre 2007, n. 211, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2007) sono state aumentate di 11,7
milioni di euro le dotazioni finanziarie destinate a coprire le spese generali di fun-
zionamento del Corpo forestale dello Stato per l'anno 2007.
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Il testo completo del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 11 settembre
2007 contenente il recepimento del rinnovo del contratto di lavoro per il personale
non dirigente delle Forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile è il seguente:
ARTICOLO 1
(Ambito di applicazione e durata)
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 mag-
gio 1995, n. 195, e successive modificazioni, la presente ipotesi di accordo si ap-
plica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenzia-
ria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del
personale di leva.
2. La presente ipotesi di accordo concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31
dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre
2007 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scaden-
za della parte economica disciplinata dalla presente ipotesi di accordo, al personale
Anno
di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvi-
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sorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato,
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