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IURIDICO-LEGISLATIVA
                  ASSEGNA
                 R RASSEGNA G GIURIDICO-LEGISLATIVA
                 4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la
                 quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio
                 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislati-
                 vo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pen-
                 sionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e
                 dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
                 non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vi-
                 genti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.
                 5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l’elemento provvisorio
                 della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall’articolo 1, comma
                 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.


                                             ARTICOLO 3
                                         (Effetti dei nuovi stipendi)
                 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 4 e 5, le nuove
                 misure degli stipendi risultanti dall’applicazione della presente ipotesi di ac-
                 cordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di
                 quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’asse-
                 gno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’art. 82 del decre-
                 to del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni
                 analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
                 relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre
                 analoghe, ed i contributi di riscatto.
                 2. I benefici economici risultanti dall’applicazione della presente ipotesi di accor-
                 do sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al persona-
                 le comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del-
                 la presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considera-
                 no solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
                 3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall’applicazione della presen-
                 te ipotesi di accordo, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’ar-
                 ticolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione
                 del nuovo trattamento economico.
                 4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all’articolo 2 non hanno ef-
                 fetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordina-
                 rio. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fis-
                 sate nella tabella di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della
            Anno
                 Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.
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