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IURIDICO-LEGISLATIVA
ASSEGNA
R RASSEGNA G GIURIDICO-LEGISLATIVA
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall’articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e dall’art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, è ulterior-
mente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l’anno 2007:
1) Polizia di Stato: euro 10.530.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:
1) Polizia di Stato: euro 20.836.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.000.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri
contributivi e l’IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all’anno 2007 non
hanno effetto di trascinamento nell’anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riasse-
gnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.
ARTICOLO 6
(Trattamento di missione)
1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il
mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell’amministrazione senza la prevista
autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferrovia-
rio. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni
vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di
1.a classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al
pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese
dell’albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate
le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzio-
nati ubicati nella stessa sede.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non
inferiore a 15 giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con parti-
colari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola
Anno
unità di personale.
III
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti ine-
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n.
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