Page 255 - SilvaeAnno03n08-005-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 255

Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia


               2005/667/GAI sulla repressione dell’inquinamento provocato dalle navi.
                  Il testo propone l’irrogazione di sanzioni alternative sia alle persone
               fisiche che alle persone giuridiche. Si tratta di sanzioni che possono ri-
               sultare in numerosi casi più efficaci delle pene detentive o delle sanzio-
               ni pecuniarie; prevedono l’obbligo di riparare il pregiudizio arrecato al-
               l’ambiente, l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, il divieto di
               esercitare determinate attività commerciali, nonché la pubblicazione
               delle decisioni giudiziarie.
                  Anche se in numerosi casi la confisca dei corpi del reato può rivelarsi
               uno strumento prezioso, non è stato ritenuto necessario inserire nella pro-
               posta una specifica disposizione al riguardo, giacché la maggior parte dei
               reati ambientali gravi sarà disciplinata dalla decisione quadro
               2005/212/GAI relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato.
                  Gli Stati membri hanno a disposizione un periodo di 18 mesi, tenuto
               conto che gran parte della proposta di direttiva recepisce il contenuto
               della annullata decisione quadro 2003/80/GAI la cui scadenza, come
               già detto, risaliva al 27 gennaio 2005.
                  Il decalogo degli ecoreati: nove i reati esplicitamente previsti nella
               direttiva, che – se approvata – dovrà essere trasposta entro 18 mesi da-
               gli Stati membri nei rispettivi ordinamenti. Tre i livelli di condanne de-
               tentive previste, tre quelli delle sanzioni pecuniarie. Questi gli ecoreati
               che saranno penalmente perseguibili:
                  • scarico, emissione o introduzione di una quantità di materiali o
                     radiazioni ionizzanti nell’atmosfera, nel terreno o nell’acqua che
                     provochino la morte o gravi lesioni a persone;
                  • scarico di materiali o radiazioni che rischiano di provocare morte
                     o lesioni o nuocciano alla qualità dell’aria, della terra o dell’acqua,
                     della fauna o della flora;
                  • trattamento, eliminazione, stoccaggio, trasporto, esportazione o
                     importazione illeciti di scorie pericolose;
                  • sfruttamento di fabbriche dove si svolgono attività pericolose o
                     sono immagazzinate sostanze pericolose;
                  • trasferimento illegale di scorie a scopi di lucro in soluzione unica
                     o in operazioni frazionate;
          Anno
                  • fabbricazione, trattamento, stoccaggio, uso, trasporto, esportazio-
          III
          -
          n.
          8
         268 SILVÆ
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260