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Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia


            ria ambientale ha comportato un livello della risposta sanzionatoria
            necessariamente basso e comunque del tutto inefficace rispetto al ca-
            rattere statisticamente imprenditoriale di una larga fetta della crimina-
            lità ambientale.
               Non c’è dubbio, infatti, che il ricorso alla sanzione criminale in ma-
            teria ambientale ha finora registrato un pesante deficit di effettività per
            i fenomeni “ecocriminali”.
               Al contrario, occorre sottolineare come l’evoluzione in fattispecie
            delittuose di reati contravvenzionali tipici quale il traffico di rifiuti, in
            presenza del “quid pluris” dell’attività organizzata, già introdotte dal
            Decreto Ronchi, ha soddisfatto l’esigenza di realizzare una tutela più
            adeguata dell’interesse protetto e di abbassare il rischio di incorrere in
            rapide prescrizioni.
               Si deve prendere atto che la via del vecchio “53 bis”, confermata dal
            Codice unico dell’ambiente, e quindi della “trasformazione” del reato
            contravvenzionale in delitto, ha consentito una più incisiva azione penale.
               Accanto alle considerazioni svolte si sottolinea come l’evoluzione
            più recente del diritto penale ambientale vada nel senso di un forte po-
            tenziamento degli istituti sanzionatori a contenuto ripristinatorio, nella
            logica del più generale principio “chi inquina paga”.
               Il ricorso sempre più ampio a siffatti strumenti sanzionatori testi-
            monia l’esistenza della percezione diffusa di una scarsa efficacia delle
            sanzioni penali ordinariamente previste: di quelle contro “fatti reato”
            formali perché irrisorie rispetto ai caratteri criminologici dell’illecito; di
            quelle contro “fatti reato” sostanziali perché solitamente tardive rispet-
            to al verificarsi di alterazioni ambientali d’intensità anche estrema.
               Ciò detto, si pone il problema di come introdurre un sistema di nor-
            me penali nazionali a tutela dell’ambiente. L’ideale sarebbe poter punta-
            re sulla riforma del Codice Penale. Ma i tempi brevi a disposizione for-
            se non lo consentiranno ed in tal caso sarebbe opportuno prevedere
            una anticipazione della tutela penale.
               Le opzioni di politica criminale ambientale che l’Italia potrebbe sce-   8
            gliere sono due: la creazione di un testo unico o l’inserimento di nuove    n.  -
            fattispecie di reati nell’ambito penale.                                    III
               Scartata la prima scelta – poiché un testo unico è già stato recente-
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