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Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia


               sanzioni civili e amministrative e anche di sanzioni penali meno gravi
               come le contravvenzioni.
                  Chi inquina e devasta l’ambiente deve realmente pagare, circostanza
               questa in passato quasi mai verificatasi.
                  I reati ambientali non saranno più reati “bagatellari” poiché il siste-
               ma contravvenzionale, tendenzialmente caratteristico della legislazione
               ancora vigente, sarà superato dalla trasformazione per determinate fat-
               tispecie di crimini ambientali in delitti, con conseguente più difficile su-
               peramento dei termini prescrizionali che sinora hanno sostanzialmente
               vanificato la sanzione penale.
                  In definitiva, i delitti contro l’ambiente saranno veicolati all’interno
               del codice penale quali crimini tra i più gravi poiché ledono sia il bene
               ambiente, ma quasi o meglio anche la persona umana, al punto tale che
               taluni ritenevano come la posizione giusta all’interno del codice fosse
               non già vicino ai delitti contro la incolumità pubblica, ma accanto alla
               tutela della persona.
                  Tale scelta permetterà peraltro un maggior contrasto per quei deter-
               minati fenomeni criminali che assumono aspetti di ultranazionalità, co-
               me il traffico illecito di rifiuti.
                  Con particolare riferimento al disegno di legge, si fa presente che
               esso recepisce la nozione di ambiente quale bene costituzionalmen-
               te rilevante e protetto, che comprende le matrici ambientali tradizio-
               nali (acqua, aria, suolo e quindi anche sottosuolo), con estensione
               anche a fauna e flora.
                  Allo stato, la scelta governativa, a differenza di quella europea, non
               ha inserito riferimenti al paesaggio e al patrimonio storico, artistico e
               archeologico, al fine di delimitare la materia a quella ambientale tradi-
               zionale, non escludendo però in via di principio una integrazione a tu-
               tela di beni di competenza del dicastero dei beni culturali e ambientali,
               salva l’esigenza di coordinamento con il codice dei beni culturali.
                  Pare dunque di capire che il problema non sia ideologico ma di ge-
               stione tra i ministeri interessati all’argomento.
                  I reati previsti sono stati rubricati così come di seguito:
                  - Inquinamento ambientale
          Anno
                  - Danno ambientale
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