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Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia
monio senz’anima nel contesto di una locuzione utilitaristica o solo
estetica che la stessa definizione dottrinale e giurisprudenziale di “bene
ambientale” ha definitivamente archiviato consentendo una tutela pe-
nale complessivamente organizzata nelle varie dimensioni della prote-
zione (idrica, del territorio, da rifiuti ecc.).
In via generale il problema di fondo resta comunque la scelta tra
una opzione “ecocentrica” ed una “antropocentrica” dell’ambiente
che pone comunque gli interessi dell’uomo al centro delle tematiche
dello sviluppo.
Peraltro, di fronte alle difficoltà che l’ambiente ancora incontra nel-
l’essere riconosciuto come esigenza prioritaria rispetto ai confliggenti
interessi dello sviluppo medesimo, e di fronte alla persistente devasta-
zione cui spesso soccombe, bisogna riconoscere che solo una conce-
zione ecocentrica si rivela attualmente in grado di ispirare forme di tu-
tela realmente efficaci.
La riflessione, altresì, si riferisce alla necessità di evitare che nell’ipo-
tesi di inquadrare i nuovi “Delitti contro l’ambiente” nel contesto della
riforma del codice penale, si eviti, come alcuni teorizzano, di inquadrar-
li nel contesto dei “Delitti contro il patrimonio”.
Sul piano sostanziale, l’ultima novità di rilievo riguarda il Governo
italiano che, il 24 aprile 2007, ha varato un disegno di legge in tema di
reati ambientali che è in sintonia con la proposta U.E. e che accoglie, in
sostanza, le indicazioni formulate sia da quest’ultima che dalla
Decisione del 2003 annullata dalla Corte di giustizia europea.
Il D.D.L. governativo definisce l’ambiente come bene giuridico tute-
lato dal complesso delle disposizioni costituzionali comunitarie e inter-
nazionali. La scelta italiana è in sintonia con quella dei maggiori paesi
europei ove i crimini ambientali vengono sanzionati dal Codice penale
(in Germania sono state inserite nel 1980 e nel 1994 a fini di lotta alle
ecomafie).
Secondo il progetto governativo l’irrogazione delle sanzioni penali
previste significheranno maggiore consapevolezza dell’impatto dei cri- 8
mini e maggiore efficacia dissuasiva nonché maggiore riprovazione so- n. -
ciale e consapevolezza dell’impatto di tali tipologie di reato. A fronte di III
gravi delitti ambientali, infatti, era chiara l’inefficienza o l’inefficacia di
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