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Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia


               bilità di irrogare sanzioni anche in capo all’ente collettivo, in base ai rea-
               ti commessi dai suoi dirigenti o amministratori, si incorrerebbe nella
               violazione del principio “ne bis in idem”.
                  La seconda si fonda, invece, sulla considerazione che se la responsa-
               bilità penale dell’ente collettivo fosse incentrata sull’omesso controllo,
               di carattere doloso o colposo, dell’operato dei suoi amministratori o di-
               rigenti che abbiano commesso reati inerenti la gestione dei rifiuti, si po-
               trebbe superare l’obiezione, proveniente da una più moderna interpre-
               tazione del richiamato art. 27, I comma Cost., che tende a bandire dal
               sistema penale qualsiasi responsabilità oggettiva.
                  Questa opzione, mutuata dal modello tedesco, potrebbe consentire
               in tempi brevi, il superamento delle difficoltà connesse all’introduzione
               per i reati di cui si parla, della responsabilità penale degli enti collettivi.
                  Sin dagli anni ’80, ben prima della proposta di direttiva europea sui
               crimini ambientali del 2007, gli stessi esperti del Consiglio d’Europa au-
               spicano peraltro l’introduzione, nei principali sistemi europei, del più
               moderno principio “Societas delinquere potest”.
                  In tale contesto la norma relativa alla responsabilità penale delle per-
               sone giuridiche che commettono reati ambientali, ipotizzata dal dise-
               gno di legge governativo, potrà superare i pregiudizi di incostituzionali-
               tà che eventualmente si porranno.






               Note



               1  Giuseppe Giove “La tutela dell’ambiente nel ciclo dei rifiuti”, p. 2 e ss. Giuffrè editore,
               Milano 2005.
                Pietro Magno – Giuseppe Giove, “Profili del nuovo diritto agrario e dell’ambiente”, p. 366,
               2
               Giuffrè editore, Milano 2006.
               3  Corte Cost. sentenza n. 614 del 30.12.1987.
               4  Francesco Recchioni “L’ambiente considerato come elemento determinante della qualità
               della vita”, in: RivistAmbiente n. 10/2004, Ed. La Tribuna p. 903 ss.
               5  Cfr. Frattini, v. Pres. Comm. europea, e Dimas, Commissario all’ambiente. Commissione
          Anno
               europea – Rappresentanza in Italia – europa.eu – 18.2.2007.
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