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Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia


               c.d. associazioni criminose a “struttura mista” ovvero associazioni la
               cui punibilità è subordinata alla condizione che l’associazione abbia già
               svolto attività diretta a commettere delitti contro l’ambiente.
                  La configurazione colposa dei delitti si è resa necessaria partendo
               anche da episodi reali verificatisi quali i disastri purtroppo noti (Seveso,
               Porto Marghera, l’inquinamento del fiume Reno) che sono evidente-
               mente stati commessi non intenzionalmente né con dolo, ma a titolo di
               colpa, sia pure grave.
                  L’introduzione dei delitti colposi comporterà una maggiore sensibi-
               lizzazione degli operatori.
                  Il progetto normativo prevede anche meccanismi premiali (causa di
               non punibilità, ravvedimento operoso, bonifica e ripristino dello stato
               dei luoghi) per coloro che attivandosi, impediscono, eliminano o ridu-
               cono i danni ambientali.
                  Tali norme di chiusura partono dalla considerazione che il diritto pe-
               nale, che contempla quale sanzione il sacrificio della libertà della perso-
               na umana – ha anche una funzione educativa e di orientamento cultura-
               le, delle amministrazioni, compresa quella della giustizia, e dei cittadini.
               Suo scopo è di evitare, prima ancora che di reprimere, i crimini: nemo
               punitur quia peccatum est, sed ne peccetur (Seneca).
                  Allo stesso modo lo scopo del diritto ambientale è di evitare il dan-
               no ambientale nella consapevolezza che, purtroppo, la repressione av-
               viene a fatto già verificatosi e che non sempre, o quasi mai, è possibile
               rimediare agli effetti devastanti provocati dalle azioni criminose.
                  Particolarmente importante è l’ipotizzata responsabilità penale delle
               persone giuridiche, inserita nel disegno di legge, il cui inserimento si
               rende indispensabile nell’ordinamento nazionale.
                  L’abrogata decisione quadro del Consiglio U.E. sulla protezione del-
               l’ambiente tramite il Diritto penale e la nuova proposta di direttiva ri-
               propongono all’Italia tale problema.
                  A riguardo una considerazione va fatta sia sull’operato della
               “Commissione Ecomafie” istituita con D.M. del 18.6.1987 che su quel-
               lo della 14.ma Commissione di riforma del codice penale (c.d.
          Anno
               Commissione Nordio) e della 15.ma Commissione (c.d. Commissione
               Pisapia) che hanno affrontato il problema ed i cui lavori sono sicura-
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