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Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia


               mente approvato senza però toccare, tranne alcuni ritocchi, i profili
               sanzionatori – non rimane che la seconda scelta.
                  Questa opzione è stata preferita dalle più importanti codificazioni
               europee come quella tedesca o, più recentemente, quella spagnola e già,
               in Parlamento, sono state presentate proposte in tal senso.
                  Negli stessi U.S.A., sui reati concernenti i traffici di rifiuti, s’è seguita
               strada similare con “un significativo riscontro sia dal punto di vista giu-
               diziario, che in termini economici attraverso una sostanziale riduzione
               dei costi di smaltimento dei rifiuti”. Le ragioni della seconda opzione,
               che inserirebbe nel Libro II del C.P., dopo il Titolo VI riguardante i
               “delitti contro l’incolumità pubblica”, un autonomo Titolo, il VI bis,
               denominato “delitti contro l’ambiente”, sta nella maggior funzione di
               comprensibilità e di orientamento culturale che la norma avrebbe in ta-
               le contesto. Ciò comporterebbe un passaggio dalla tutela penale del
               reato di pericolo astratto, utilizzato nella fattispecie contravvenzionale
               tipica dei reati ambientali, a quella di pericolo concreto, che ne giustifi-
               cherebbe il maggior disvalore, seguendo il paradigma del reato aggrava-
               to dall’evento.
                  In tale contesto la sanzione penale andrebbe a proteggere un bene
               costituzionalmente protetto, a seguito della giurisprudenza costituzio-
               nale che, partendo dal concetto di “bene immateriale unitario” ha defi-
               nitivamente riconosciuto l’ambiente come un “valore costituzional-
               mente garantito e protetto”.
                  Parlare di bene costituzionalmente protetto non può che sollecitare
               il dibattito a cui in precedenza si è accennato, e già da tempo sollecitato
               dai vari ministri dell’Ambiente che si sono succeduti nell’arco delle legi-
               slature, sull’art. 9 della Costituzione che parla di tutela del paesaggio e
               non dell’ambiente.
                  Pare ormai inevitabile che la nozione giuridica di “paesaggio” debba
               evolvere verso la nozione di “ambiente” intesa, così come lo intende il
               Trattato dell’Unione, come l’insieme di elementi naturali, paesaggistici,
               culturali e sociali che costituiscono l’habitat dell’uomo.
                  Anche perché, in presenza di una “filiera” legislativa obbligata,
          Anno
               l’Italia non può esimersi dall’affrontare questo problema.
          III
                  Ciò eviterebbe, peraltro, che il bene ambiente si riduca ad un patri-
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          n.
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