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Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia
Il contesto nazionale
Il presente ed il futuro della legislazione penale in materia di ecocri-
mini sono quindi strettamente vincolati al dettato europeo. Ciò compor-
terà necessariamente una svolta nella tutela penale dell’ambiente nazio-
nale atteso che ad oggi il nostro ordinamento in materia penale ambien-
tale è soprattutto basato su fattispecie di carattere contravvenzionale.
Del resto l’obbligo di rispetto da parte dello Stato e da parte delle
Regioni, nel contesto delle potestà legislative loro riconosciute, sia dei
principi costituzionali, che dei vincoli derivanti dall’ordinamento co-
munitario e dagli obblighi internazionali, attesa la natura pattizia di que-
sti ultimi, è sancito dall’art. 117 della Costituzione.
Acclarato, dottrinalmente, che la riserva di legge rappresenta l’aspet-
to formale del principio di legalità e che il principio di determinatezza
ne coglie l’aspetto sostanziale, è ormai opinione consolidata che, anche
alla luce delle opzioni normative offerte dall’Unione, l’attuale effettiva
connotazione delle norme comunitarie sia tale da non rendere possibile
una immediata applicazione delle stesse al fine dell’irrogazione di una
sanzione penale, senza un intervento diretto degli Stati membri.
Gli Stati membri, e quindi anche l’Italia, si trovano di fronte al di-
lemma del come affrontare il problema atteso che comunque è estre-
mamente urgente introdurre i delitti contro l’ambiente nel nostro ordi-
namento penale. Un passo indispensabile, per dotare di strumenti ade-
guati le Forze dell’ordine al fine di combattere “ad armi pari” gli eco-
mafiosi, ovvero coloro che le associazioni ambientaliste definiscono i
“nuovi barbari”.
Le scelte effettuate finora dal legislatore nazionale per il contrasto
delle violazioni commesse in danno dell’ambiente attraverso la legge
penale hanno fatto registrare il carattere prevenzionistico dei precetti
penalmente sanzionati a tutela dell’ambiente con una prevalente opzio-
ne a favore dell’illecito penale contravvenzionale.
Conseguentemente, a fronte dell’importanza degli scopi di tutela e
soprattutto della caratteristiche della criminalità ambientale (criminalità
organizzata, personalità giuridica dell’ente) si è registrato il ricorso ad
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uno strumento, come rilevato dall’U.E., nettamente inadeguato.
D’altro canto, la natura molto spesso formale degli illeciti in mate-
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