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Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia
tranne l’apporto di alcuni emendamenti suggeriti dal Parlamento euro-
peo all’iniziale proposta di direttiva che la Commissione ha accettato
dopo la prima lettura.
Nella maggior parte dei casi la punibilità di determinate attività di-
pende dalle loro conseguenze; in altri termini, occorre che esse arre-
chino (o rischino di arrecare) un grave pregiudizio alle persone o al-
l’ambiente.
Tutti i reati ad eccezione di uno devono avere il requisito della “illi-
ceità”; per “illecito” si intende la violazione di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative o decisioni della Comunità, degli Stati
Membri o di un’autorità competente finalizzate alla protezione dell’am-
biente. Per un solo reato, le cui conseguenze sono molto gravi (decesso
o lesioni gravi di una o più persone), non è prescritto il requisito della
illiceità per giustificarne la punibilità.
In conformità con la proposta originale, è stato aggiunto un nuovo
reato consistente nel deterioramento illecito significativo di un habitat
protetto. È stato inoltre aggiunto un reato per le spedizioni illegali di ri-
fiuti per tener conto della nuova normativa comunitaria. Le spedizioni
illegali di rifiuti dovranno considerarsi reati penalmente perseguibili so-
lo nei casi più gravi, cioè quando interessino volumi non trascurabili e
vengano posti in essere per fini di lucro.
Numerosi reati, in relazione agli effetti prodotti, sono descritti in
termini vaghi, come ad esempio “danno rilevante”, “danno grave” o
“lesioni gravi”. Questi termini non sono stati definiti, ragion per cui
spetta a ciascuno Stato membro darne un proprio apprezzamento alla
luce delle proprie tradizioni e dei propri valori. I comportamenti con-
templati dalla direttiva sono considerati penalmente perseguibili quan-
do sono commessi intenzionalmente o, quanto meno, per grave negli-
genza; sono parimenti perseguibili la partecipazione e l’istigazione alla
commissione del reato.
Particolare attenzione è stata posta al tema della responsabilità delle
persone giuridiche. Come già affermato in precedenza dalla decisione
quadro, gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari af-
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finché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili degli
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atti commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca indivi-
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