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Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia


               tranne l’apporto di alcuni emendamenti suggeriti dal Parlamento euro-
               peo all’iniziale proposta di direttiva che la Commissione ha accettato
               dopo la prima lettura.
                  Nella maggior parte dei casi la punibilità di determinate attività di-
               pende dalle loro conseguenze; in altri termini, occorre che esse arre-
               chino (o rischino di arrecare) un grave pregiudizio alle persone o al-
               l’ambiente.
                  Tutti i reati ad eccezione di uno devono avere il requisito della “illi-
               ceità”; per “illecito” si intende la violazione di disposizioni legislative,
               regolamentari o amministrative o decisioni della Comunità, degli Stati
               Membri o di un’autorità competente finalizzate alla protezione dell’am-
               biente. Per un solo reato, le cui conseguenze sono molto gravi (decesso
               o lesioni gravi di una o più persone), non è prescritto il requisito della
               illiceità per giustificarne la punibilità.
                  In conformità con la proposta originale, è stato aggiunto un nuovo
               reato consistente nel deterioramento illecito significativo di un habitat
               protetto. È stato inoltre aggiunto un reato per le spedizioni illegali di ri-
               fiuti per tener conto della nuova normativa comunitaria. Le spedizioni
               illegali di rifiuti dovranno considerarsi reati penalmente perseguibili so-
               lo nei casi più gravi, cioè quando interessino volumi non trascurabili e
               vengano posti in essere per fini di lucro.
                  Numerosi reati, in relazione agli effetti prodotti, sono descritti in
               termini vaghi, come ad esempio “danno rilevante”, “danno grave” o
               “lesioni gravi”. Questi termini non sono stati definiti, ragion per cui
               spetta a ciascuno Stato membro darne un proprio apprezzamento alla
               luce delle proprie tradizioni e dei propri valori. I comportamenti con-
               templati dalla direttiva sono considerati penalmente perseguibili quan-
               do sono commessi intenzionalmente o, quanto meno, per grave negli-
               genza; sono parimenti perseguibili la partecipazione e l’istigazione alla
               commissione del reato.
                  Particolare attenzione è stata posta al tema della responsabilità delle
               persone giuridiche. Come già affermato in precedenza dalla decisione
               quadro, gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari af-
          Anno
               finché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili degli
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               atti commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca indivi-
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