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Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia


            tutti i casi in cui il reato ambientale abbia implicazioni transfrontaliere.
               La politica comunitaria per la tutela dell’ambiente sarà attuata inte-
            gralmente in tutta la Comunità. A tal fine è necessario anche operare un
            ravvicinamento delle sanzioni. In genere la criminalità ambientale ha im-
            plicazioni transnazionali, in quanto coinvolge spesso attività transfron-
            taliere ed ha spesso conseguenze transnazionali, come l’inquinamento
            dell’ambiente che, com’è noto, non ha confini (aria, acqua, radiazioni).
               La direttiva proposta si limita a istituire un livello minimo di armoniz-
            zazione in relazione alle attività che devono essere considerate reati e si
            limita ad operare un ravvicinamento delle sanzioni minime per i casi più
            gravi, quando cioè il reato abbia conseguenze particolarmente preoccu-
            panti ovvero quando sia commesso con il concorso di circostanze ag-
            gravanti. La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.
               Ma la proposta è anche conforme al principio di proporzionalità per
            le ragioni esposte qui di seguito. Lo strumento prescelto è una direttiva,
            cioè un atto che lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezio-
            nalità nella sua attuazione. Ai sensi dell’articolo 176 CE, gli Stati membri
            sono liberi di mantenere e di istituire disposizioni più stringenti di quelle
            previste dalla direttiva. Ad esempio, gli Stati membri possono istituire
            nuove figure di reato, perseguire penalmente anche i reati commessi per
            semplice negligenza e prevedere ulteriori sanzioni o sanzioni più severe.
               L’attuazione della direttiva non comporta oneri finanziari e ammini-
            strativi significativi, poiché il diritto penale e le strutture giudiziarie già
            esistono in tutti gli Stati membri. Se non può escludersi che gli Stati
            membri debbano far fronte ad un onere supplementare a motivo del
            probabile aumento delle indagini e dei procedimenti penali, va però no-
            tato che, in pari tempo, l’effetto dissuasivo di sanzioni più elevate do-
            vrebbe determinare un riflusso della criminalità e, pertanto, far dimi-
            nuire, a lungo termine, il numero dei procedimenti penali.
               La direttiva è lo strumento appropriato per questa iniziativa in quan-
            to definisce uno standard minimo vincolante di tutela ambientale me-
            diante il diritto penale ma lascia agli Stati Membri il necessario margine  8
            di flessibilità nel recepire la direttiva nella propria legislazione penale.  n.  -
               Nella nuova proposta di direttiva la definizione dei reati corrisponde   III
            in gran parte alle definizioni della decisione quadro 2003/80/GAI
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