Page 247 - SilvaeAnno03n08-005-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 247
Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia
le” adottata dal Consiglio d’Europa il 4 novembre 1998, trovava il suo
fondamento, tra l’altro, nelle preoccupazioni che l’Unione manifestava
per l’aumento dei reati in danno dell’ambiente e per le loro conseguen-
ze, che sempre più frequentemente rivestono carattere transnazionale,
estendendosi oltre il confine degli Stati nei quali vengono commessi.
Una strategia obbligatoria considerato che il 75% dei reati ha carattere
transnazionale così come confermato dai dati acquisiti.
Solo in Italia, nel solo anno 2006 sono stati commessi oltre 24 mila
ecoreati, per un equivalente volume di affari pari a 18,9 miliardi di euro.
Secondo il rapporto Eurispes del 29 gennaio 2007, nel solo settore dei
rifiuti, in 11 anni sono state 17.097 le azioni criminali compiute. Dalle
stime relative alla differenza tra le tonnellate di rifiuti prodotti e di quel-
li gestiti, si è constatata l’esistenza di un equivalente a vere e proprie
montagne di materiali pericolosi e non, sfuggite ai sistemi di rilevazione
istituzionali.
Il business di illeciti che ne è derivato ammonta a 26,9 miliardi di euro.
La preoccupazione dell’Unione è quindi fondata e ciò rende ineludi-
bile la necessità che tutti gli Stati membri, di concerto, proteggano
l’ecosistema con “una competenza allargata riguardo ai reati ambienta-
li”, in modo da evitare che le persone fisiche o giuridiche possano sot-
trarsi al procedimento penale per il semplice fatto che il reato non è sta-
to commesso nel loro territorio.
La decisione quadro, adottata in base all’art. 34 del trattato
sull’Unione Europea, prevedeva l’adozione di provvedimenti contro
reati riguardanti l’ambiente, “intenzionali, di negligenza e la partecipa-
zione e istigazione a commettere un reato”.
L’attenzione dell’UE sul tema di protezione dell’ambiente si è peral-
tro evidenziata in diverse iniziative normative tra cui, oltre la Decisione
quadro, vanno annoverati il “Libro Bianco” sulla responsabilità am-
bientale e la “risoluzione del Consiglio” del 6 febbraio 2003 in tema di
responsabilità sociale delle imprese.
Tale decisione non ha però sortito gli effetti sperati a causa della ti-
pologia di atto varato che non si configurava tale da richiedere un im-
Anno
pegno prioritario degli Stati membri sulla questione e perché è stata an-
III
nullata dalla Corte europea di giustizia con sentenza 13 settembre 2005
-
n.
8
260 SILVÆ

