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Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia


            di aziende la cui produzione è caratterizzata da forti diseconomie am-
            bientali, possano indurre isolate ed esasperate frange della contestazio-
            ne, ben consapevoli delle procedure di gestione di residui e scarichi, a
            creare disastri ambientali di notevole portata.
               Quali potrebbero essere le risposte istituzionali ai problemi di crimi-
            nalità ambientale?
               Si ritiene che il percorso più confacente passi attraverso una netta ri-
            visitazione dell’apparato sanzionatorio penale e del “testo unico am-
            bientale” recentemente approvato e già oggetto di numerose modifi-
            che, tale da rendere efficace sotto il profilo sanzionatorio l’intervento
            delle istituzioni preposte. Con la speranza che si faccia ordine in un gi-
            nepraio di norme non sempre intelleggibili.
               Nel 1983 esistevano tre sole leggi settoriali in materia di ambiente: la
            legge n. 615/1966 sull’inquinamento atmosferico, la legge n. 319/76
            sulle acque ed il DPR n. 915/82 sui rifiuti. 1
               Nel giro di due decenni si sono contate, tra fonti primarie di primo
            grado, secondo grado ed atti di normazione secondarie statali, mille-
            centoquarantotto novelle prima di arrivare nel 2006 al codice unico del-
            l’ambiente, non unanimemente condiviso, e quindi sottoposto ad ulte-
            riori complessi interventi legislativi tuttora in itinere, che comunque
            non accorpano tutte le questioni in materia.
               Esiste, peraltro, un altro problema che è improcrastinabile affrontare:
            la modifica dell’art. 9 della Costituzione. L’Italia, nella sua Carta, non ha
            infatti esplicitato la definizione di “ambiente” anche se ha previsto la
            “tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione
            (art. 9 Cost.) tra i principi primari costituzionalmente fondanti, ed il “di-
            ritto alla salute” (art. 32 Cost.), relegato nel limbo delle interpretazioni
            controverse per l’eterogeneità, l’ampiezza, la trasversalità e la genericità
            della definizione a fronte della nozione di paesaggio oggi caratterizzata
            sul piano normativo interno da autonoma rilevanza giuridica. 2
               Questa lacuna è stata evidenziata dalla dottrina e dalla giurispruden-
            za ed in parte colmata dalla Corte Costituzionale che proprio basandosi     8
            sugli articoli citati è pervenuta alla conclusione che “nel nostro ordina-  n.  -
            mento giuridico la protezione dell’ambiente è imposta da precetti costi-    III
            tuzionali ed assurge a valore primario ed assoluto”. 3
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