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Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia
di aziende la cui produzione è caratterizzata da forti diseconomie am-
bientali, possano indurre isolate ed esasperate frange della contestazio-
ne, ben consapevoli delle procedure di gestione di residui e scarichi, a
creare disastri ambientali di notevole portata.
Quali potrebbero essere le risposte istituzionali ai problemi di crimi-
nalità ambientale?
Si ritiene che il percorso più confacente passi attraverso una netta ri-
visitazione dell’apparato sanzionatorio penale e del “testo unico am-
bientale” recentemente approvato e già oggetto di numerose modifi-
che, tale da rendere efficace sotto il profilo sanzionatorio l’intervento
delle istituzioni preposte. Con la speranza che si faccia ordine in un gi-
nepraio di norme non sempre intelleggibili.
Nel 1983 esistevano tre sole leggi settoriali in materia di ambiente: la
legge n. 615/1966 sull’inquinamento atmosferico, la legge n. 319/76
sulle acque ed il DPR n. 915/82 sui rifiuti. 1
Nel giro di due decenni si sono contate, tra fonti primarie di primo
grado, secondo grado ed atti di normazione secondarie statali, mille-
centoquarantotto novelle prima di arrivare nel 2006 al codice unico del-
l’ambiente, non unanimemente condiviso, e quindi sottoposto ad ulte-
riori complessi interventi legislativi tuttora in itinere, che comunque
non accorpano tutte le questioni in materia.
Esiste, peraltro, un altro problema che è improcrastinabile affrontare:
la modifica dell’art. 9 della Costituzione. L’Italia, nella sua Carta, non ha
infatti esplicitato la definizione di “ambiente” anche se ha previsto la
“tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione
(art. 9 Cost.) tra i principi primari costituzionalmente fondanti, ed il “di-
ritto alla salute” (art. 32 Cost.), relegato nel limbo delle interpretazioni
controverse per l’eterogeneità, l’ampiezza, la trasversalità e la genericità
della definizione a fronte della nozione di paesaggio oggi caratterizzata
sul piano normativo interno da autonoma rilevanza giuridica. 2
Questa lacuna è stata evidenziata dalla dottrina e dalla giurispruden-
za ed in parte colmata dalla Corte Costituzionale che proprio basandosi 8
sugli articoli citati è pervenuta alla conclusione che “nel nostro ordina- n. -
mento giuridico la protezione dell’ambiente è imposta da precetti costi- III
tuzionali ed assurge a valore primario ed assoluto”. 3
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SILVÆ 257

