Page 246 - SilvaeAnno03n08-005-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 246

Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia


            nibile e del diritto al miglioramento della qualità dell’ambiente ed alla
            sua tutela (Costituzione Europea – Parte III – Titolo III – Capo III –
            Sezione 5 – Ambiente – Articolo III-233).
               Il primo atto fortemente significativo in materia ambientale risale al
            4 novembre 1998 allorché il Consiglio d’Europa ha adottato la
            Convenzione sulla tutela penale dell’ambiente.
               Il Consiglio europeo riunito a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 aveva
            chiesto alle istituzioni comunitarie uno sforzo per concordare defini-
            zioni, incriminazioni e sanzioni comuni per un numero limitato di atti-
            vità criminose particolarmente gravi, ivi compresi i reati ambientali.
               Nel febbraio 2000 il Regno di Danimarca ha presentato un’iniziativa
            ai fini dell’adozione di una decisione quadro per la repressione dei reati
            ambientali gravi.
               Il Consiglio Giustizia e Affari interni ha convenuto, il 28 settembre
            2000, che era opportuno adottare una normativa specifica sui reati
            ambientali.
               Il 13 marzo 2001 la Commissione ha adottato una proposta di diret-
            tiva relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale.
            Scopo del provvedimento era di garantire un’applicazione più efficace
            della normativa comunitaria sulla tutela ambientale individuando, per
            tutta la Comunità, un insieme minimo di reati ambientali.
               Il Parlamento europeo ha adottato la propria relazione sulla propo-
            sta, in prima lettura, l’8 aprile 2002. Il 30 settembre 2002 la
            Commissione ha adottato una proposta modificata che recepiva diversi
            emendamenti proposti dal Parlamento europeo.
               Il Consiglio dell’Unione non ha preso in esame la proposta della
            Commissione, ma ha invece adottato, il 27 gennaio 2003, su iniziativa
            della Danimarca, la decisione quadro 2003/80/GAI relativa alla prote-
            zione dell’ambiente attraverso il diritto penale. Secondo la citata
            “Decisione” entro il 27 gennaio del 2005 gli Stati membri dell’UE do-
            vevano adottare i provvedimenti necessari a conformare i rispettivi or-
            dinamenti alle disposizioni ivi contenute onde proteggere uniforme-         8
            mente l’ambiente degli Stati membri con norme penali omogenee.              n.  -
               La Decisione, che teneva conto dei principi sanciti nella                III
            “Convenzione sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto pena-
                                                                                        Anno

                                                                        SILVÆ         259
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251