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Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia
nibile e del diritto al miglioramento della qualità dell’ambiente ed alla
sua tutela (Costituzione Europea – Parte III – Titolo III – Capo III –
Sezione 5 – Ambiente – Articolo III-233).
Il primo atto fortemente significativo in materia ambientale risale al
4 novembre 1998 allorché il Consiglio d’Europa ha adottato la
Convenzione sulla tutela penale dell’ambiente.
Il Consiglio europeo riunito a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 aveva
chiesto alle istituzioni comunitarie uno sforzo per concordare defini-
zioni, incriminazioni e sanzioni comuni per un numero limitato di atti-
vità criminose particolarmente gravi, ivi compresi i reati ambientali.
Nel febbraio 2000 il Regno di Danimarca ha presentato un’iniziativa
ai fini dell’adozione di una decisione quadro per la repressione dei reati
ambientali gravi.
Il Consiglio Giustizia e Affari interni ha convenuto, il 28 settembre
2000, che era opportuno adottare una normativa specifica sui reati
ambientali.
Il 13 marzo 2001 la Commissione ha adottato una proposta di diret-
tiva relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale.
Scopo del provvedimento era di garantire un’applicazione più efficace
della normativa comunitaria sulla tutela ambientale individuando, per
tutta la Comunità, un insieme minimo di reati ambientali.
Il Parlamento europeo ha adottato la propria relazione sulla propo-
sta, in prima lettura, l’8 aprile 2002. Il 30 settembre 2002 la
Commissione ha adottato una proposta modificata che recepiva diversi
emendamenti proposti dal Parlamento europeo.
Il Consiglio dell’Unione non ha preso in esame la proposta della
Commissione, ma ha invece adottato, il 27 gennaio 2003, su iniziativa
della Danimarca, la decisione quadro 2003/80/GAI relativa alla prote-
zione dell’ambiente attraverso il diritto penale. Secondo la citata
“Decisione” entro il 27 gennaio del 2005 gli Stati membri dell’UE do-
vevano adottare i provvedimenti necessari a conformare i rispettivi or-
dinamenti alle disposizioni ivi contenute onde proteggere uniforme- 8
mente l’ambiente degli Stati membri con norme penali omogenee. n. -
La Decisione, che teneva conto dei principi sanciti nella III
“Convenzione sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto pena-
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