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Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia
nella causa C-176/03 (Commissione c/Consiglio), essendo stata adot-
tata in violazione dell’articolo 47 UE.
La Corte ha ritenuto infatti che, in base sia alle loro finalità che al lo-
ro contenuto, gli articoli da 1 a 7 della decisione quadro riguardavano
soprattutto la tutela dell’ambiente e avrebbero potuto essere valida-
mente adottati sulla base dell’articolo 175 CE.
Nella sentenza citata la Corte ha dichiarato che la Comunità può
adottare i provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati mem-
bri che essa ritenga necessari per garantire la piena efficacia delle nor-
me che ha emanato ai fini della tutela dell’ambiente.
Il 30 novembre 2005 la Commissione ha adottato una comunicazio-
ne che illustra la sua posizione sulle conseguenze da trarre dalla senten-
za sopra citata, dichiarando che sarebbe stato necessario adottare una
nuova proposta legislativa sui reati ambientali ed in data 9.2.2007 ha
proposto una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tu-
tela penale dell’Ambiente.
La nuova iniziativa, pur ricalcando sostanzialmente il provvedimento
abrogato, sostituisce la precedente citata proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dell’ambien-
te attraverso il diritto penale partendo dalle seguenti considerazioni.
La Comunità e gli Stati membri nonostante l’adozione di numerosi
atti legislativi per la protezione dell’ambiente e le sanzioni istituite, non
sempre hanno raggiunto obiettivi tali da garantire la piena attuazione
della politica comunitaria per la tutela dell’ambiente.
Inoltre non tutti gli Stati membri si sono dotati di sanzioni penali
idonee a punire tutti i più gravi reati ambientali, benché, a parere della
Commissione, solo sanzioni di natura penale hanno efficacia sufficien-
temente dissuasiva.
Le ragioni di tale assunto, si evince dalla proposta, sono le seguenti:
• in primo luogo, l’imposizione di sanzioni penali è indice di una ri-
provazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle
sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori civilistici; 8
• in secondo luogo, le sanzioni di natura amministrativa o pecunia- n. -
ria rischiano di non aver sufficiente efficacia dissuasiva quando gli III
autori del danno ambientale non sono solvibili o, al contrario,
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SILVÆ 261

