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Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia
La giurisprudenza nomofilattica invece, dopo un processo di ela-
borazione, è andata oltre il concetto utilitaristico ed estetizzante di
“paesaggio” e si è attestata sulla definizione comunitaria intendendo
per ambiente il contesto delle risorse naturali, culturali e delle opere
più significative dell’uomo la cui conservazione è ritenuta fondamen-
tale per il pieno sviluppo della persona, pervenendo inoltre al concet-
to di “bene ambientale”.
La Corte Costituzionale ha però escluso che “l’ambiente” possa
identificarsi come “materia” in senso tecnico, essendo piuttosto da
considerare come “valore” costituzionalmente protetto rinvenibile al-
l’interno di molteplici settori dell’azione amministrativa.
È comunque incontrovertibile che finora una tutela pienamente or-
ganica e satisfattiva non è emersa dalla legislazione vigente. Così come
se quant’anche appare dottrinalmente pacifica la giuridica titolarità
pubblica (res communia omnium) del bene collettivo ed unitario “ambien-
te”, la “reductio ad unum” dello stesso, dettata dalla inscindibilità delle sue
componenti interattive, non esclude profili differenziati di protezione,
con consequenziali relative discipline d’ambito ispirati alla evoluzione
legislativa e giurisprudenziale costituzionale. 4
Sarebbe quindi opportuno, oltre che utile, mutuare nell’ordinamento
nazionale la pacifica definizione comunitaria di ambiente inteso come
“insieme di elementi naturali, paesaggistici, culturali e sociali che costi-
tuiscono l’habitat dell’uomo”, evitando così l’insorgenza di confusioni
terminologiche assolutamente non auspicabili rispetto ai grandi proble-
mi che il mantenimento degli ecosistemi pongono.
Il contesto europeo
Per assicurare un livello adeguato di protezione dell’ambiente, obiet-
tivo riconosciuto e sancito dal Trattato CE (art. 174, par. 2), è indispen-
sabile e necessario affrontare e risolvere il problema della criminalità
ambientale.
Peraltro la stessa “Costituzione Europea”, firmata a Roma il 29 ot-
tobre 2004 che, non essendo stata ratificata da tutti gli Stati membri
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della Comunità non è entrata in vigore, rafforza l’assunto del Trattato
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indicando tra gli obiettivi dell’Unione la necessità dello sviluppo soste-
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