Page 250 - SilvaeAnno03n08-005-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 250
Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia
scegliere per veicolare la tutela penale dell’ambiente negli ordinamenti
dei singoli Stati?
La Commissione ha preso in considerazione varie opzioni:
• la prima prevede l’eventualità di non prendere alcuna iniziativa a
livello europeo;
• la seconda prevede la possibilità di migliorare la cooperazione tra
gli Stati membri tramite iniziative volontarie;
• la terza prevede la piena armonizzazione del diritto penale am-
bientale;
• la quarta, infine, prevede il ravvicinamento parziale delle normati-
ve nazionali sui reati ambientali.
Le opzioni consistenti nel lasciare inalterate le cose o nell’assumere
iniziative non obbligatorie per gli Stati membri da parte del legislatore co-
munitario sono state scartate poiché non avrebbero alcun impatto positi-
vo sul livello di tutela dell’ambiente e non avrebbero affrontato con co-
gnizione di causa i problemi legati alla repressione dei reati ambientali
che in gran parte derivano dalle difformi normative degli Stati membri.
La piena armonizzazione della legislazione ambientale e penale è
stata ritenuta una soluzione che andrebbe al di là di quanto è necessario
e disconoscerebbe le singole realtà nazionali condizionate dal fatto che
il diritto penale degli Stati membri risente tuttora fortemente dei valori
culturali peculiari di ciascuno Stato membro, cosicché è necessaria una
certa flessibilità nella sua applicazione.
La Commissione ha allora preso in considerazione l’idea di un ravvi-
cinamento limitato della legge penale degli Stati membri, ipotizzando
tre diverse misure:
• un elenco armonizzato di reati gravi;
• l’armonizzazione dell’ambito di responsabilità delle persone giu-
ridiche;
• il ravvicinamento dei livelli di sanzione dei reati commessi con il
concorso di circostanze aggravanti.
Si è ritenuto che tutte e tre le opzioni avrebbero conseguenze molto posi- 8
tive sul livello di tutela dell’ambiente e sulla cooperazione giudiziaria e di poli- n. -
zia e che, oltretutto, non dovrebbero aumentare in modo significativo i costi III
per le imprese né determinare un aumento di lavoro per le amministrazioni.
Anno
SILVÆ 263

