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Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia


            dualmente ovvero in quanto parte di un organo della persona giuridica,
            oppure quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di essi
            abbia reso possibile la perpetrazione di tali atti. Il testo della proposta
            non specifica se la responsabilità delle persone giuridiche sia persegui-
            bile penalmente.
               Di conseguenza, gli Stati membri nel cui ordinamento non esiste la
            responsabilità penale delle persone giuridiche non saranno obbligati a
            modificare la legge nazionale.
               Le sanzioni irrogate per reati ambientali devono essere efficaci, pro-
            porzionate e dissuasive nei confronti sia delle persone fisiche che delle
            persone giuridiche. Oltre a ciò, le significative differenze che tuttora
            sussistono nei meccanismi afflittivi degli Stati membri rendono neces-
            sario prevedere, almeno per i casi particolarmente gravi, il ravvicina-
            mento dei livelli delle sanzioni in funzione della gravità del reato. In
            mancanza di questo ravvicinamento gli autori dei reati potrebbero ap-
            profittare delle lacune nella legge penale di alcuni Stati membri.
               Le circostante aggravanti per le quali è previsto un ravvicinamento
            delle sanzioni sono la particolare gravità delle conseguenze di un reato
            (come la morte o le gravi lesioni riportate da una persona o un grave
            pregiudizio per l’ambiente) o la commissione del reato da parte di
            un’organizzazione criminale. Queste circostanze sono in genere già
            considerate particolarmente gravi nel diritto penale degli Stati membri
            e sono già oggetto di altri atti comunitari.
               Per quanto riguarda la sanzione della reclusione, la proposta di di-
            rettiva prevede un ravvicinamento su tre durate della pena in armo-
            nia con le conclusioni del Consiglio Giustizia e Affari interni del 25 e
            26 aprile 2002.
               Le tre durate sono correlate all’elemento psicologico (intenziona-
            lità o negligenza grave) e alle circostanze aggravanti del caso. Il siste-
            ma delle sanzioni pecuniarie applicabili alle persone giuridiche segue
            anch’esso un profilo su tre livelli corrispondente a quello individuato
            dal Consiglio Giustizia e Affari interni per le sentenze di condanna        8
            alla reclusione.                                                            n.  -
               Le sanzioni pecuniarie previste per le persone giuridiche sono simili ai  III
            valori minimi e massimi adottati dal Consiglio nella decisione quadro
                                                                                        Anno

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