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Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia
dualmente ovvero in quanto parte di un organo della persona giuridica,
oppure quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di essi
abbia reso possibile la perpetrazione di tali atti. Il testo della proposta
non specifica se la responsabilità delle persone giuridiche sia persegui-
bile penalmente.
Di conseguenza, gli Stati membri nel cui ordinamento non esiste la
responsabilità penale delle persone giuridiche non saranno obbligati a
modificare la legge nazionale.
Le sanzioni irrogate per reati ambientali devono essere efficaci, pro-
porzionate e dissuasive nei confronti sia delle persone fisiche che delle
persone giuridiche. Oltre a ciò, le significative differenze che tuttora
sussistono nei meccanismi afflittivi degli Stati membri rendono neces-
sario prevedere, almeno per i casi particolarmente gravi, il ravvicina-
mento dei livelli delle sanzioni in funzione della gravità del reato. In
mancanza di questo ravvicinamento gli autori dei reati potrebbero ap-
profittare delle lacune nella legge penale di alcuni Stati membri.
Le circostante aggravanti per le quali è previsto un ravvicinamento
delle sanzioni sono la particolare gravità delle conseguenze di un reato
(come la morte o le gravi lesioni riportate da una persona o un grave
pregiudizio per l’ambiente) o la commissione del reato da parte di
un’organizzazione criminale. Queste circostanze sono in genere già
considerate particolarmente gravi nel diritto penale degli Stati membri
e sono già oggetto di altri atti comunitari.
Per quanto riguarda la sanzione della reclusione, la proposta di di-
rettiva prevede un ravvicinamento su tre durate della pena in armo-
nia con le conclusioni del Consiglio Giustizia e Affari interni del 25 e
26 aprile 2002.
Le tre durate sono correlate all’elemento psicologico (intenziona-
lità o negligenza grave) e alle circostanze aggravanti del caso. Il siste-
ma delle sanzioni pecuniarie applicabili alle persone giuridiche segue
anch’esso un profilo su tre livelli corrispondente a quello individuato
dal Consiglio Giustizia e Affari interni per le sentenze di condanna 8
alla reclusione. n. -
Le sanzioni pecuniarie previste per le persone giuridiche sono simili ai III
valori minimi e massimi adottati dal Consiglio nella decisione quadro
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