Page 251 - SilvaeAnno03n08-005-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 251
Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia
Gli elementi giuridici della proposta prevedono che la direttiva isti-
tuisca un elenco minimo di reati ambientali gravi che dovranno essere
considerati fatti penalmente rilevanti in tutta la Comunità qualora siano
posti in essere intenzionalmente o per grave negligenza.
Anche la partecipazione e l’istigazione alla commissione di tali atti è
considerata un reato penale. L’ambito di responsabilità delle persone
giuridiche è definito dettagliatamente. I reati devono essere puniti me-
diante sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive quando so-
no commessi da persone fisiche e da sanzioni penali o non penali quan-
do sono commesse da persone giuridiche. Per quanto riguarda i reati
commessi con la presenza di particolari circostanze aggravanti (ad
esempio reati che hanno provocato danni particolarmente gravi o ai
quali hanno partecipato organizzazioni criminali) è stato ravvicinato
anche il livello minimo delle sanzioni massime irrogabili alle persone fi-
siche e giuridiche.
Il fondamento giuridico della proposta di direttiva si basa sull’artico-
lo 175, paragrafo 1 del trattato CE. Si applica il principio di sussidiarie-
tà in quanto la proposta non rientra nelle materie di competenza esclu-
siva della Comunità. Ma si tiene conto che le finalità della proposta non
possono essere conseguite in modo soddisfacente dagli Stati membri
per le ragioni qui indicate. Infatti l’inasprimento delle sanzioni in singo-
li Stati membri non risolverebbe il problema con la dovuta efficacia
poiché gli autori dei reati potrebbero facilmente sottrarsi all’applicazio-
ne della legge penale di questi Stati ponendo in essere la loro condotta
criminale in luoghi nei quali vige una legislazione più permissiva.
Gli obiettivi perorati possono essere meglio realizzati a livello comu-
nitario, ed in tale contesto vanno affrontati, per le seguenti ragioni.
La proposta istituisce uno standard comunitario minimo relativo agli
elementi costitutivi dei reati penali gravi contro l’ambiente, un sistema
di responsabilità penale simile per tutte le persone giuridiche e fissa
l’entità delle pene per i reati ambientali particolarmente gravi. In questo
modo sarà garantito che questi ultimi vengano trattati secondo modali-
tà simili in tutti gli Stati membri e che i loro autori non approfittino del-
Anno
le differenze che esistono nelle legislazioni nazionali degli Stati membri.
La proposta faciliterà inoltre la cooperazione tra gli Stati membri in
III
-
n.
8
264 SILVÆ

