Page 264 - SilvaeAnno03n08-005-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 264
Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia
mente indispensabili ad una nuova tutela dell’ambiente specie in riferi-
mento al principio giuridico ormai sempre più in crisi del “societas delin-
quere non potest ”.
La necessità di pervenire alla responsabilità penale delle persone giu-
ridiche, oltre che proveniente dall’ordinamento comunitario, scaturisce
dal fatto che gran parte dei grossi reati ambientali vengono realizzati at-
traverso il meccanismo delle “società fittizie o di comodo” o, ad esem-
pio, nel caso dei traffici di rifiuti, delle c.d. “scatole cinesi” che, utiliz-
zando il tradizionale modello della responsabilità individuale, consen-
tono di pervenire, a volte, all’individuazione di responsabilità penale a
carico delle c.d. “teste di legno” che, essendo tali, nascondono i “soci
occulti”, veri responsabili dell’attività criminosa.
Ma porre sanzioni penali direttamente a carico di enti collettivi, in
assenza di un organico e complesso inserimento nella parte generale
del codice penale, potrebbe violare l’art. 3 Cost. giacché si potrebbe ri-
levare una irragionevole disparità di trattamento tra il c.d. diritto penale
dell’ambiente ed altri rami dell’ordinamento, pur meritevoli di analoga
introduzione.
A riguardo, si possono formulare tre obiezioni:
1. il D.L.vo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle per-
sone giuridiche, per altre fattispecie giuridicamente rilevanti, ha
aperto un varco da non trascurare;
2. il bene giuridico ambiente, inteso quale interesse strumentale alla
tutela di importanti beni quali la vita e l’incolumità dei cittadini,
ben appare meritevole di “tutela rinforzata”;
3. se il principio di uguaglianza si estremizza come concetto, si ri-
schia di paralizzare ogni tentativo innovativo di riforma settoriale.
È però fondato il fatto che la previsione di sanzioni direttamente in
capo alla persona giuridica, potrebbe contrastare con il principio della
responsabilità penale che, ex art. 27, I comma Cost., è personale.
A tal proposito, si rilevano alcune considerazioni.
La prima è relativa all’osservazione che la persona giuridica non è 8
una “fictio iuris”, bensì un’entità reale, che agisce coi propri organi. Ciò n. -
escluderebbe una responsabilità per fatto altrui. III
Se, infatti, si optasse per il modello francese, che individua la possi-
Anno
SILVÆ 277

