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Il crimine ambientale: prospettive di legge in Europa e in Italia


            mente indispensabili ad una nuova tutela dell’ambiente specie in riferi-
            mento al principio giuridico ormai sempre più in crisi del “societas delin-
            quere non potest ”.
               La necessità di pervenire alla responsabilità penale delle persone giu-
            ridiche, oltre che proveniente dall’ordinamento comunitario, scaturisce
            dal fatto che gran parte dei grossi reati ambientali vengono realizzati at-
            traverso il meccanismo delle “società fittizie o di comodo” o, ad esem-
            pio, nel caso dei traffici di rifiuti, delle c.d. “scatole cinesi” che, utiliz-
            zando il tradizionale modello della responsabilità individuale, consen-
            tono di pervenire, a volte, all’individuazione di responsabilità penale a
            carico delle c.d. “teste di legno” che, essendo tali, nascondono i “soci
            occulti”, veri responsabili dell’attività criminosa.
               Ma porre sanzioni penali direttamente a carico di enti collettivi, in
            assenza di un organico e complesso inserimento nella parte generale
            del codice penale, potrebbe violare l’art. 3 Cost. giacché si potrebbe ri-
            levare una irragionevole disparità di trattamento tra il c.d. diritto penale
            dell’ambiente ed altri rami dell’ordinamento, pur meritevoli di analoga
            introduzione.
               A riguardo, si possono formulare tre obiezioni:
               1. il D.L.vo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle per-
                  sone giuridiche, per altre fattispecie giuridicamente rilevanti, ha
                  aperto un varco da non trascurare;
               2. il bene giuridico ambiente, inteso quale interesse strumentale alla
                  tutela di importanti beni quali la vita e l’incolumità dei cittadini,
                  ben appare meritevole di “tutela rinforzata”;
               3. se il principio di uguaglianza si estremizza come concetto, si ri-
                  schia di paralizzare ogni tentativo innovativo di riforma settoriale.
               È però fondato il fatto che la previsione di sanzioni direttamente in
            capo alla persona giuridica, potrebbe contrastare con il principio della
            responsabilità penale che, ex art. 27, I comma Cost., è personale.
               A tal proposito, si rilevano alcune considerazioni.
               La prima è relativa all’osservazione che la persona giuridica non è      8
            una “fictio iuris”, bensì un’entità reale, che agisce coi propri organi. Ciò  n.  -
            escluderebbe una responsabilità per fatto altrui.                           III
               Se, infatti, si optasse per il modello francese, che individua la possi-
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