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Piccola storia, attualità e problemi della legislazione sul danno ambientale


               no notevoli risultati nella stima del danno ambientale a carico delle fore-
               ste, dove l’esperienza sui metodi estimativi di valutazione delle piante in
               piedi, come noto beni di scarso mercato ma correntemente commercia-
               ti, consentivano ai rappresentanti del Corpo forestale dello Stato di ela-
               borare un corposo documento riguardante “Metodologie moderne di
               economia ambientale per la valutazione di beni naturali – un caso esem-
               plificativo: il bosco”, pubblicato nel dossier dedicato al danno ambienta-
               le, a cura di A. Maturani, sul numero 1/2003 di Gazzetta Ambiente.
                  Ciò non di meno, lo stesso autore nella presentazione dei risultati del
               gruppo di lavoro interservizi sul danno ambientale cui il Corpo foresta-
               le dello Stato aveva così qualificatamente preso parte, poneva in evi-
               denza il moltiplicarsi di problemi di coordinamento e raccordo che fini-
               vano per rendere difficile «evitare che la quantificazione dei danni ri-
               chiesta dai soggetti pubblici e privati risulti troppo esigua o al contrario
               duplicata, e quindi non equa e giusta» (Maturani A., op. cit.).
                  Nello stesso senso andava, nel dossier ANPA pubblicato nel 2001
               nella collana Manuali e linee guida, il prof. G. Schiesaro, Avvocato dello
               Stato, nel suo intervento “Spunti per una transizione dalla astratta rico-
               stituzione teorica dell’istituto all’effettività del risarcimento” nel quale
               egli doveva convenire che, a più di 16 anni dall’approvazione dell’art.
               18, «il danno ambientale continui ad essere l’araba fenice del nostro or-
               dinamento giuridico. Nonostante il succedersi di innumerevoli fatti le-
               sivi all’ambiente, scarsissimi sono i casi di significative liquidazioni del
               danno ambientale all’esito di un procedimento giudiziario … (omissis)
               mentre il danno ambientale è stato di gran lunga più incisivamente
               quantificato in occasione della definizione transattiva di alcuni conten-
               ziosi, sulla base di accordi liberamente stipulati tra le parti in causa, an-
               che a prescindere dall’esito del giudizio sul fatto lesivo».
                  Il Corpo forestale dello Stato, cui nel febbraio 2004 la legge di rior-
               dino n. 36 affida espressamente il compito di vigilanza, prevenzione e
               repressione delle violazioni compiute in danno all’ambiente (art. 2
               comma 1, lettera b) e che nel novembre 2004 stipula una convenzione
               con APAT anche volta alla collaborazione nell’espletamento delle atti-
               vità istruttorie preordinate all’esercizio delle azioni di risarcimento del
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               danno ambientale promosse dal ministero dell’Ambiente, nomina nel
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