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Piccola storia, attualità e problemi della legislazione sul danno ambientale


               legislazioni di settore. Ciò ha spinto alcuni autori a definire la disciplina
               speciale ex art. 18 come «una definizione legislativa aperta e in pro-
               gress» (Giampietro F., 2006).
                  L’articolo 18 è stato anche definito come una originale combinazio-
               ne di elementi di matrice privatistica e pubblicistica, anche in considera-
               zione del fatto che le disposizioni del Codice civile sono state utilizzate
               nelle interpretazioni giuridiche utili per individuare la responsabilità og-
               gettiva per attività pericolose e per identificare il regime di solidarietà
               tra i corresponsabili dello stesso evento di danno, in tal modo contri-
               buendo a rendere più severa l’applicazione della norma. Oltre al risarci-
               mento, il giudice è chiamato “ove possibile” a disporre il ripristino del-
               lo stato dei luoghi, accentuando in tal modo il carattere sanzionatorio
               della disposizione, che per tale profilo si allontana sensibilmente dal
               concetto di risarcimento inteso in senso civilistico.
                  Molte critiche, oltre al riconoscimento degli indubbi meriti attribuiti
               all’introduzione dell’art. 18 nella normativa nazionale, sono state rivolte
               al suo indirizzo, prima fra tutte l’assenza di disposizioni in merito alla
               assicurabilità del rischio ambientale, sia pure con le dovute cautele per
               non trasformare la copertura assicurativa in una sorta di permesso di
               inquinare (ad esempio escludendo la copertura assicurativa in caso di
               danni intenzionali) e sulla mancanza di chiarezza circa la natura patri-
               moniale o meno del danno ambientale.
                  A sostegno della natura patrimoniale del bene ambiente si è pronun-
               ciata la Corte Costituzionale, che con la famosa sentenza n. 641 del
               17.12.1987 ha stabilito che un danno ecologico comporta la lesione
               della facoltà di godimento dei beni appartenenti alla collettività, defi-
               nendo le risorse ambientali, in virtù della loro qualità di rarità e consu-
               mabilità, alla stregua di beni economici, pur non negando le difficoltà
               di una quantificazione di tale danno strettamente legata a criteri conta-
               bili e numerici.
                  La dottrina a sostegno della natura non patrimoniale del danno am-
               bientale sostiene invece la funzione punitiva del risarcimento, prenden-
               do spunto dalla norma che prevede la gravità della colpa come parame-
               tro cui il giudice deve rifarsi per stabilire, in via equitativa, la somma da
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               risarcire. Tra gli altri parametri previsti per addivenire alla valutazione in
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