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Piccola storia, attualità e problemi della legislazione sul danno ambientale


               ne delle misure di messa in sicurezza sia in emergenza sia in via definiti-
               va, attraverso i piani di caratterizzazione, bonifica e ripristino ambienta-
               le. Se il responsabile della contaminazione non interviene, la norma pre-
               vede che intervenga la Pubblica Amministrazione, che successivamente
               potrà rivalersi nei confronti del responsabile. A tutela della Pubblica
               Amministrazione, sono in vigore garanzie che vanno ad incidere sulla
               proprietà, anche del proprietario incolpevole, che molto spesso si accol-
               la gli oneri della bonifica pur di riavere l’intera proprietà del bene. La
               norma non fa riferimento al risarcimento del danno, se non al comma 4
               del D.M. 471/99, che fa salva l’applicazione dell’art. 18. Il coordinamen-
               to tra le due non è risultato comunque facile, prevedendo la norma sui
               rifiuti una responsabilità oggettiva, mentre per l’azione di risarcimento
               del danno ambientale è necessaria la sussistenza del dolo o della colpa;
               perché l’art. 17 prevede l’intervento anche in caso di solo pericolo (e
               non di danno), include fatti accidentali ma anche il superamento dei li-
               miti derivanti da inquinamento graduale, impone obblighi immediati di
               informazione, intervento d’urgenza, attività di bonifica e ripristino sotto
               la direzione della Pubblica Amministrazione e ciò sostanzialmente attra-
               verso un procedimento amministrativo, molto più semplice e meno co-
               stoso per gli Enti del ricorso al giudice civile (Giampietro F., op.cit.).
                  L’art. 58 del D. L.vo 152/99, a due anni di distanza dalle norme rela-
               tive ai siti contaminati, aggiunge ancora nuove disposizioni, volte ad in-
               trodurre una disciplina particolare per la bonifica di siti inquinati dagli
               scarichi idrici, in caso di comportamenti colposi posti in essere in viola-
               zione delle norme previste e stabilisce al suo comma 2 che è fatto salvo
               il diritto ad ottenere il risarcimento del danno “non eliminabile con la
               bonifica ed il ripristino ambientale”. Al comma 3 stabilisce che, dove
               sia commesso un illecito amministrativo o penale, in mancanza di pro-
               va di un danno maggiore, il responsabile sia tenuto a pagare al ministe-
               ro dell’Ambiente una somma, a forfait, di importo pari a quello della
               sanzione pecuniaria irrogata per l’illecito amministrativo o per l’illecito
               penale. Anche in questo caso, agli Enti locali è risultato più comodo ed
               efficace intervenire in sede amministrativa e provocare l’emissione di
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               ordinanze d’urgenza e l’avvio delle procedure di bonifica piuttosto che
               adire al giudice civile con l’istanza di risarcimento.
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