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Piccola storia, attualità e problemi della legislazione sul danno ambientale


               In conclusione, vale forse solo la pena di sottolineare che anche sot-
            to il profilo della responsabilità le tre norme individuarono tre profili
            differenti: colpa o dolo per l’art.18; nesso causale tra condotta ed even-
            to per l’art. 17 “Ronchi”; colpa, nel caso dell’art. 58 del D.L.vo 152/99.


            3. Brevi cenni all’attività amministrativa del Corpo forestale dello
               Stato nel campo del danno ambientale
               In seguito alla Legge istitutiva del ministero dell’Ambiente ed in par-
            ticolare in forza dell’art. 2 e dell’art. 8, comma 4, i quali normano le
            competenze del ministero stesso e la sua possibilità di avvalersi del
            Corpo forestale dello Stato quale organo tecnico e di polizia giudiziaria,
            nonché del Protocollo d’Intesa siglato in data 24.4.87 tra ministero
            dell’Agricoltura e ministero dell’Ambiente, il Corpo forestale dello
            Stato ha svolto istruttorie tecniche per quantificazione del danno am-
            bientale, relative ai singoli procedimenti penali, secondo disposizioni
            interne, chiarimenti, indicazioni, diramate con numerose circolari (n.
            18621/94, 22381/94, 1023/95, 46054/97) coordinando l’attività con le
            competenti Divisioni del ministero dell’Ambiente ed evolvendo gra-
            dualmente l’azione fino a circoscrivere le operazioni di quantificazione
            del danno esclusivamente quando si ritenesse opportuna la costituzio-
            ne di parte civile nel processo penale o comunque l’azione di risarci-
            mento in sede civile.
               Con l’importante sentenza 9211 dell’1.9.95, la Corte di Cassazione
            ha infatti osservato che «il profilo sanzionatorio nei confronti del fatto
            lesivo del bene ambientale comporta un accertamento che non è quello
            del mero giudizio patrimoniale, bensì della compromissione dell’am-
            biente, vale a dire della lesione “in sé” del bene, la cui sussistenza è va-
            lutabile solo attraverso accertamenti eseguiti da qualificati organismi
            pubblici». Con tale sentenza viene affermata in via definitiva la compe-
            tenza degli organi tecnici dello Stato alla verifica della sussistenza del
            danno ambientale «confermando la piena titolarità del Corpo forestale
            dello Stato alla istruttoria tecnica dei procedimenti di cui trattasi» (Circ.  8
            46054 del 28.11.1997 – Div. II CFS).                                        n.  -
               Le corpose indicazioni sui metodi di quantificazione del danno am-       III
            bientale contenute nelle disposizioni al personale forestale, consentiva-
                                                                                        Anno

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