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Piccola storia, attualità e problemi della legislazione sul danno ambientale
servizio come nella direttiva comunitaria). Per i danni al terreno, il ripri-
stino deve al minimo eliminare, circoscrivere o diminuire gli agenti con-
taminanti in modo che il terreno stesso, tenuto conto del suo uso attua-
le o nel futuro già approvato al momento del danno, non presenti ri-
schio significativo di causare effetti nocivi alla salute umana, meglio de-
finiti nell’allegato 4. Solo dove sia impossibile il ripristino, si procede al-
la liquidazione del danno con denaro, il cui ammontare viene stabilito
in via equitativa, tenendo conto della gravità della colpa, del costo del
ripristino, del profitto conseguito.
Spetta al ministero, anche tramite azione civile in sede penale, atti-
varsi per il risarcimento del danno, mentre Enti locali, persone fisiche e
giuridiche danneggiate e associazioni portatrici di interessi ambientali
possono presentare denunce e osservazioni nei casi di danno ambienta-
le o minacce imminenti di danno che il ministro valuta, agendo ancora
prima di aver risposto. Gli stessi soggetti sono legittimati ad agire per
l’annullamento di atti e provvedimenti contrari alla legge e contro i si-
lenzi inadempienti o le inerzie del ministero dell’Ambiente.
Non sono risarcibili i danni ambientali causati da fenomeni eccezio-
nali, condizioni di necessità, fatti avvenuti da più di 30 anni.
6. Alcuni aspetti critici
Oltre alle critiche suscitate dalle procedure adottate per l’approva-
zione del Decreto, su cui si pronuncerà la Corte Costituzionale nel-
l’estate del 2007, e sui profili di eccesso rispetto alla delega, per più di
un argomento lamentate, altre critiche sono state mosse specificamente
sul Titolo VI. Innanzitutto per il fatto che all’abrogazione dell’art. 18,
ad eccezione del comma 5 relativo alle associazioni portatrici di interes-
si diffusi, non ha fatto seguito l’individuazione di norme transitorie; i
fatti avvenuti prima del 29.4.2006 dovrebbero, secondo alcune costru-
zioni dottrinarie (Fimiani P., 2006), vedere l’applicazione dell’art.18 se
occorsi fino al 31.12.2005. Nell’intervallo 1.1.2006 – 28.4.2006, sem-
brerebbe doversi applicare l’art.1, commi 439/443, della Legge finan-
ziaria (266/2005).
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Altri commentatori, ad esempio P. Felice (2006), appuntano le criti-
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che sull’abrogazione dell’art. 9 del D.L.vo 267/2000, il quale consentiva
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