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Piccola storia, attualità e problemi della legislazione sul danno ambientale
valore economico del danno accertato. La norma, che prevedeva anche
una nuova indicazione per la quantificazione del risarcimento, è stata
abrogata, come l’art.18, dal titolo VI del T.U. ambientale 152/2006.
Secondo il nuovo T.U., si definisce «danno ambientale qualsiasi dete-
rioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa
naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima» (art. 300, comma 1).
Come nella direttiva europea, è danno ambientale ciò che, nel significa-
to del comma 1, è provocato alle specie e agli habitat naturali protetti ai
sensi delle direttive “Habitat” e “Uccelli”, alle convenzioni di Parigi e di
Berna e, a differenza della direttiva, alle aree naturali protette; alle acque
interne, costiere e al mare territoriale; al terreno. Il danno deve essere
misurabile. Il pericolo può essere anche solo potenziale e l’operatore
interessato, quando emerga un rischio, deve informare senza indugio e
compiutamente Comune, Provincia, Regione e Prefetto che, nelle 24
ore, informa il ministro per l’Ambiente che ha la facoltà di adottare, in
qualsiasi momento, misure di prevenzione proporzionali al livello di
protezione che si intende raggiungere.
Chiunque arreca danno all’ambiente è obbligato al ripristino della
precedente situazione o, se impossibile, al risarcimento per equivalente
patrimoniale allo Stato (e non più agli Enti locali). Il ministero
dell’Ambiente ordina il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in
forma specifica entro un termine prefissato. Se il ripristino risulta in
tutto o in parte impossibile o eccessivamente oneroso, ai sensi dell’art.
2058 Codice civile viene emessa una successiva ordinanza con cui il mi-
nistro ingiunge il pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, di una som-
ma pari al valore economico del danno accertato o residuo, a titolo di
risarcimento, per equivalente pecuniario.
La quantificazione del danno è effettuata secondo i criteri contenuti
negli allegati 3 e 4 del titolo VI. Grazie agli allegati, è stabilito che la ri-
parazione del danno alle specie e alle aree protette ed alle acque è con-
seguita riportando l’ambiente danneggiato alle condizioni originarie
tramite misure di riparazione primaria (ritorno alle condizioni origina- 8
rie), complementare (a fine di compensare l’impossibilità di un ripristi- n. -
no completo), compensativa (se per il ripristino completo debba passa- III
re del tempo, da valutare secondo i metodi risorsa-risorsa o servizio-
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