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Piccola storia, attualità e problemi della legislazione sul danno ambientale


            valore economico del danno accertato. La norma, che prevedeva anche
            una nuova indicazione per la quantificazione del risarcimento, è stata
            abrogata, come l’art.18, dal titolo VI del T.U. ambientale 152/2006.
               Secondo il nuovo T.U., si definisce «danno ambientale qualsiasi dete-
            rioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa
            naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima» (art. 300, comma 1).
            Come nella direttiva europea, è danno ambientale ciò che, nel significa-
            to del comma 1, è provocato alle specie e agli habitat naturali protetti ai
            sensi delle direttive “Habitat” e “Uccelli”, alle convenzioni di Parigi e di
            Berna e, a differenza della direttiva, alle aree naturali protette; alle acque
            interne, costiere e al mare territoriale; al terreno. Il danno deve essere
            misurabile. Il pericolo può essere anche solo potenziale e l’operatore
            interessato, quando emerga un rischio, deve informare senza indugio e
            compiutamente Comune, Provincia, Regione e Prefetto che, nelle 24
            ore, informa il ministro per l’Ambiente che ha la facoltà di adottare, in
            qualsiasi momento, misure di prevenzione proporzionali al livello di
            protezione che si intende raggiungere.
               Chiunque arreca danno all’ambiente è obbligato al ripristino della
            precedente situazione o, se impossibile, al risarcimento per equivalente
            patrimoniale allo Stato (e non più agli Enti locali). Il ministero
            dell’Ambiente ordina il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in
            forma specifica entro un termine prefissato. Se il ripristino risulta in
            tutto o in parte impossibile o eccessivamente oneroso, ai sensi dell’art.
            2058 Codice civile viene emessa una successiva ordinanza con cui il mi-
            nistro ingiunge il pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, di una som-
            ma pari al valore economico del danno accertato o residuo, a titolo di
            risarcimento, per equivalente pecuniario.
               La quantificazione del danno è effettuata secondo i criteri contenuti
            negli allegati 3 e 4 del titolo VI. Grazie agli allegati, è stabilito che la ri-
            parazione del danno alle specie e alle aree protette ed alle acque è con-
            seguita riportando l’ambiente danneggiato alle condizioni originarie
            tramite misure di riparazione primaria (ritorno alle condizioni origina-    8
            rie), complementare (a fine di compensare l’impossibilità di un ripristi-   n.  -
            no completo), compensativa (se per il ripristino completo debba passa-      III
            re del tempo, da valutare secondo i metodi risorsa-risorsa o servizio-
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