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Piccola storia, attualità e problemi della legislazione sul danno ambientale
nei confronti dei responsabili dell’inquinamento si prescrive in 5 anni
dalla data in cui è stato identificato l’operatore responsabile o sono sta-
te compiute le misure preventive e di ripristino del danno ambientale. Il
recepimento della direttiva non preclude che gli Stati membri adottino
misure più severe in materia.
I commentatori hanno spesso concordato nel ritenere “effimero”
l’impatto di tale normativa (ad es. Pozzo B., 2006) in ragione della dop-
pia limitazione delle attività e delle matrici ambientali prese in conside-
razione, nonché della nebulosità della disciplina di monetizzazione del
danno, pur riconoscendole il merito di avere risolto questioni non di
poco conto, quali quelle in materia di prescrizioni. Altri hanno eviden-
ziato trattarsi, nella difficile congiuntura economica, di un primo passo
compiuto dall’Unione per definire la soglia giuridicamente rilevante del
danno e dei suoi parametri di misurabilità, garantendo l’assicurabilità
del danno e, in definitiva, l’effettiva riparazione a carico del responsabi-
le (Giampietro F., op. cit.).
Altri, come M. Alberton (2006) sottolineano che comparando i mo-
delli di tutela ambientale del nuovo sistema con quelli precedentemente
in vigore nei Paesi europei, si rileva un deciso passo avanti, in quanto i
vari ordinamenti europei ricorrevano per lo più a «strumenti tradizio-
nali volti a proteggere situazioni giuridiche tradizionali, quali la proprie-
tà o il diritto alla salute» lasciando prive di tutela diretta le lesioni all’am-
biente di per sé considerato.
5. Il recepimento italiano
Il primo tentativo di recepimento nazionale si ha con la Legge finan-
ziaria del 23.12.2005 (la numero 266), la quale stabilisce che per i fatti
accertati dal 1.1.2006 e per quelli per fatti antecedenti che non avessero
ancora visto l’avvio delle procedure di ripristino, il ministero
dell’Ambiente deve ingiungere al responsabile il ripristino della situa-
zione ambientale a titolo di risarcimento entro una data prefissata. Se il
proprietario non provvede o il ripristino risulta in tutto o in parte im-
possibile, oppure eccessivamente oneroso, è prevista l’applicazione del-
l’art. 2058 del Codice civile: il ministero dell’Ambiente ingiunge con
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successiva ordinanza il pagamento entro 60 giorni di una somma pari al
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