Page 215 - SilvaeAnno03n08-005-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 215

Piccola storia, attualità e problemi della legislazione sul danno ambientale


               nei confronti dei responsabili dell’inquinamento si prescrive in 5 anni
               dalla data in cui è stato identificato l’operatore responsabile o sono sta-
               te compiute le misure preventive e di ripristino del danno ambientale. Il
               recepimento della direttiva non preclude che gli Stati membri adottino
               misure più severe in materia.
                  I commentatori hanno spesso concordato nel ritenere “effimero”
               l’impatto di tale normativa (ad es. Pozzo B., 2006) in ragione della dop-
               pia limitazione delle attività e delle matrici ambientali prese in conside-
               razione, nonché della nebulosità della disciplina di monetizzazione del
               danno, pur riconoscendole il merito di avere risolto questioni non di
               poco conto, quali quelle in materia di prescrizioni. Altri hanno eviden-
               ziato trattarsi, nella difficile congiuntura economica, di un primo passo
               compiuto dall’Unione per definire la soglia giuridicamente rilevante del
               danno e dei suoi parametri di misurabilità, garantendo l’assicurabilità
               del danno e, in definitiva, l’effettiva riparazione a carico del responsabi-
               le (Giampietro F., op. cit.).
                  Altri, come M. Alberton (2006) sottolineano che comparando i mo-
               delli di tutela ambientale del nuovo sistema con quelli precedentemente
               in vigore nei Paesi europei, si rileva un deciso passo avanti, in quanto i
               vari ordinamenti europei ricorrevano per lo più a «strumenti tradizio-
               nali volti a proteggere situazioni giuridiche tradizionali, quali la proprie-
               tà o il diritto alla salute» lasciando prive di tutela diretta le lesioni all’am-
               biente di per sé considerato.


               5. Il recepimento italiano
                  Il primo tentativo di recepimento nazionale si ha con la Legge finan-
               ziaria del 23.12.2005 (la numero 266), la quale stabilisce che per i fatti
               accertati dal 1.1.2006 e per quelli per fatti antecedenti che non avessero
               ancora visto l’avvio delle procedure di ripristino, il ministero
               dell’Ambiente deve ingiungere al responsabile il ripristino della situa-
               zione ambientale a titolo di risarcimento entro una data prefissata. Se il
               proprietario non provvede o il ripristino risulta in tutto o in parte im-
               possibile, oppure eccessivamente oneroso, è prevista l’applicazione del-
               l’art. 2058 del Codice civile: il ministero dell’Ambiente ingiunge con
          Anno
               successiva ordinanza il pagamento entro 60 giorni di una somma pari al
          III
          -
          n.
          8
         226 SILVÆ
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220