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Piccola storia, attualità e problemi della legislazione sul danno ambientale


            via equitativa, la legge prevede il valore della remissione in pristino, fi-
            gura diversa e dalla dottrina non ritenuta alternativa all’ordine di remis-
            sione in pristino che il giudice impone insieme alla sentenza di condan-
            na, e il profitto conseguito, il cui ruolo è però considerato sussidiario in
            quanto risulta ininfluente in caso di incidente.
               Anche grazie a numerose sentenze, tra le quali è possibile citare Cass.
            Civ., sez. I, 1.9.95 n. 9211 per la sua compiutezza e chiarezza, il danno
            ambientale può essere definito come un tipico esempio, “del tutto parti-
            colare nel nostro ordinamento”, di “danno punitivo”, il cui risarcimento
            “persegue al tempo stesso sia finalità ripristinatorie (per quanto possibi-
            le) dell’ambiente violato, sia finalità punitive del trasgressore” (Schiesaro
            G., 2005). La componente punitiva, per lo stesso autore, consente di se-
            gnalare “una serie di profili tipicamente penalistici dell’istituto senza che
            la cosa debba risultare scandalosa ai puristi del diritto civile”.
               Nonostante il corposo sforzo dottrinario, per vari motivi, che sulla
            scorta di alcuni commenti (per tutti, De Cesaris, A. L., 2005) si possono
            sintetizzare nella necessità di provare la connessione tra la violazione
            del precetto normativo e la responsabilità e nella difficoltà degli Enti a
            far emergere le situazioni di danno, la disciplina speciale sul danno am-
            bientale non ha prodotto grandi risultati, né sotto il profilo risarcitorio,
            né sotto quello della prevenzione.
               Dopo 10 anni dalla sua introduzione, il legislatore è ritornato sulla
            materia, intervenendo con nuove disposizioni nel corpo della normati-
            va sui rifiuti (art.17 D. L.vo 22/97 e DM 471/99) e in quello della nor-
            mativa sulle acque (art. 58 D. L.vo 152/99). Entrambe le norme inter-
            pretavano il tema del danno ambientale in maniera diversa, ed anche
            estensiva, relegando l’applicazione dell’art. 18 ad un regime residuale.
               La disciplina della bonifica dei siti contaminati introdotta dall’art.17
            del Decreto “Ronchi” e dall’atto regolamentare conseguente (il D.M.
            471/99) è volta ad ottenere la bonifica del sito ove sono stati depositati
            rifiuti a fine di eliminare ogni possibile danno all’ambiente e, se possibi-
            le, a prevenirlo.                                                           8
               Il superamento dei limiti massimi di accettabilità di contaminazione     n.  -
            fissati dal D.M. o il pericolo concreto e attuale del loro superamento, im-  III
            pone a carico del responsabile obblighi di denuncia del fatto e di adozio-
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