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Piccola storia, attualità e problemi della legislazione sul danno ambientale
ed ansia, con ripercussioni sulla salute, in occasione di un disastro eco-
logico o in caso di pericolo di un evento non prodottosi ma che ha ge-
nerato semplice paura, limitando la libertà di vita dei cittadini che lo
hanno vissuto. Il disastro del Vajont o le emissioni Icmesa a Seveso
hanno comportato importantissime pronunce in favore dei cittadini ri-
correnti in tal senso, dopo contenziosi lunghissimi ed innovativi.
Ad esempio, nel corso della causa intentata per il disastro del Vajont,
l’entrata in vigore dell’art. 18 della L. 8 luglio 1986 n. 349 ha consentito,
con orientamento innovativo della Corte di Cassazione, l’applicazione
sia degli articoli del Codice civile sia della Legge speciale anche ai fatti,
avvenuti prima del 1986, ritenendo che l’art. 18 avesse semplicemente
reso esplicite le norme contenute in nuce già negli artt. 9 e 32
Costituzione.
2. Il danno ambientale tra il 1986 e il 2005
Secondo l’art. 18 della già più volte citata Legge istitutiva del
Ministero dell’Ambiente, il danno ambientale è definito come «qualun-
que fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di
provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad
esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in
tutto o in parte» che «obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei con-
fronti dello Stato». La giurisdizione è stata individuata in capo al giudice
ordinario; l’azione del risarcimento è promossa dallo Stato (ma inter-
pretazioni estensive l’hanno consentita anche agli Enti locali, fino alla
L. 267/2000, che lo ha espressamente previsto); le associazioni rappre-
sentative degli interessi collettivi possono denunciare i fatti di cui sono
a conoscenza, intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere
al TAR per l’annullamento di atti illegittimi.
La legge del 1986, pur non definendo il concetto di ambiente, lo
concepiva finalmente come un interesse meritevole della più efficace
protezione e tutela, anche sotto il profilo del risarcimento. L’evento
dannoso non è definito dalla norma, restando così affidata al giudice la 8
determinazione e la gravità del deterioramento “in tutto o in parte” n. -
dell’ambiente, che deve avvenire tenendo conto di tutte le componenti III
ambientali e paesaggistiche come nel tempo individuate dalle singole
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