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Piccola storia, attualità e problemi della legislazione sul danno ambientale


               nente lo stesso argomento. Al di là delle perplessità che ha destato l’iter
               di approvazione dell’intero Testo unico, molte sono le critiche che si
               sono levate anche solo sull’articolato del titolo VI in materia di danno
               ambientale. Per poter comprendere le perplessità sollevate da più di un
               commentatore occorre però, sia pur sinteticamente, ripercorrere le tap-
               pe della più recente legislazione in materia.


               1. Il danno ambientale prima della Legge 8 luglio 1986, n. 349
                  Come più in generale per l’intera normativa di carattere ambientale,
               che negli anni ’60 e ’70 grazie a pionieristiche interpretazioni giurispru-
               denziali e dottrinarie aveva visto estendere articoli di tutti i codici alla
               luce della lettura combinata degli artt. 9 e 32 della Costituzione (tutela
               del paesaggio e della salute), anche in materia di risarcimenti di danno
               ambientale il Codice civile e le relative norme concernenti risarcimenti
               per danni erano stati interpretati in senso estensivo ai risarcimenti per
               danno all’ambiente.
                  Gli artt. 2043 (risarcimento per fatto illecito), 2059 (danni non patri-
               moniali), 844 (immissioni) venivano utilizzati per consentire ai singoli
               di essere risarciti dei danni ingiusti patiti a seguito di inquinamenti ed
               altre alterazioni ambientali.
                  È importante sottolineare come ancora oggi per danni subiti da sin-
               goli la pretesa risarcitoria sia azionata con accesso ai tribunali civili nei
               termini consentiti dagli stessi articoli, anche indipendentemente dal-
               l’aver stabilito la singola responsabilità degli autori, che rispondono in
               solido. Oltre ai danni patrimoniali subiti e ai danni morali, alcuni dan-
               neggiati hanno chiesto risarcimenti per danni biologici, ossia per le ri-
               percussioni subite dalla salute. Sul tema, un punto fermo a sostegno
               della risarcibilità del danno biologico è stato posto, dopo un dibattito
               lunghissimo, dalla sentenza della Corte Costituzionale 184/86; nodo
               cruciale resta ancora la prova del nesso di causalità tra il comportamen-
               to lesivo e la lesione dell’integrità psicofisica, risarcibile anche indipen-
               dentemente dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato.
                  Ancora più recentemente si è fatta strada l’opportunità di ricorrere
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               al risarcimento del danno esistenziale, termine giuridico indicato per
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               esprimere le difficili condizioni di vita di chi nutra sentimenti di paura
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