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Piccola storia, attualità e problemi della legislazione sul danno ambientale


            marzo 2005 un gruppo di lavoro per aggiornare le disposizioni e rende-
            re più semplice la quantificazione dei risarcimenti. Ma mentre la com-
            missione profila creazione di banche dati delle proposte di risarcimento
            elaborate e raccolte nelle varie sedi provinciali e immagina una raccolta
            di dati di monitoraggio diffuso da utilizzare come indicatori di impatto,
            e quindi di danno, la legge finanziaria del 2005, la Direttiva 2004/35, la
            legge di delega ambientale e il T.U. 152/2006 intervengono in breve
            successione a modificare lo scenario, interrompendone i lavori.


            4. Le modifiche legislative più recenti: la direttiva 2004/35/CE
               Il 21 aprile 2004 il Parlamento europeo ed il Consiglio europeo pro-
            mulgano la direttiva sulla responsabilità ambientale in materia di pre-
            venzione e riparazione del danno ambientale. Essa delinea il quadro di
            riferimento della futura disciplina della responsabilità per danni all’am-
            biente nei 25 Paesi europei, dando concretizzazione al principio “chi
            inquina paga”; alla responsabilità civile viene riconosciuto il ruolo di
            strumento efficace nelle politiche ambientali, se gli inquinatori sono
            soggetti identificabili, il danno concreto e identificabile, e chiaro l’ac-
            certamento del nesso causale.
               La direttiva fornisce una definizione di danno che insiste sulla misu-
            rabilità (un mutamento negativo misurabile o un deterioramento misu-
            rabile del servizio di una risorsa naturale); non tutte le risorse naturali
            sono prese in considerazione, ma solo quelle che abbiano arrecato dan-
            no alle specie e dagli habitat naturali protetti, secondo le direttive
            “Habitat” e “ZPS” (92/43 Cee e 79/409 Cee); alle acque; al terreno.
               È presa in considerazione anche la minaccia di danno, mentre non
            tutte le attività potenzialmente in grado di creare danni sono quelle che
            incorreranno nell’accertamento di responsabilità, ma solo quelle pro-
            fessionali, anche se nel caso di danno alla biodiversità la direttiva preve-
            de l’estensione a qualsiasi attività. Le Autorità competenti dovranno es-
            sere designate dagli Stati, che sono obbligati ad adottare misure per in-
            coraggiare lo sviluppo di strumenti e mercati di garanzia finanziaria per   8
            affrontare i costi da sostenere nelle azioni di prevenzione e riparazione.  n.  -
            In merito alla riparazione del danno la direttiva prevede, in un apposito   III
            allegato, i criteri che gli operatori dovranno seguire. Il diritto di rivalsa
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