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Piccola storia, attualità e problemi della legislazione sul danno ambientale
marzo 2005 un gruppo di lavoro per aggiornare le disposizioni e rende-
re più semplice la quantificazione dei risarcimenti. Ma mentre la com-
missione profila creazione di banche dati delle proposte di risarcimento
elaborate e raccolte nelle varie sedi provinciali e immagina una raccolta
di dati di monitoraggio diffuso da utilizzare come indicatori di impatto,
e quindi di danno, la legge finanziaria del 2005, la Direttiva 2004/35, la
legge di delega ambientale e il T.U. 152/2006 intervengono in breve
successione a modificare lo scenario, interrompendone i lavori.
4. Le modifiche legislative più recenti: la direttiva 2004/35/CE
Il 21 aprile 2004 il Parlamento europeo ed il Consiglio europeo pro-
mulgano la direttiva sulla responsabilità ambientale in materia di pre-
venzione e riparazione del danno ambientale. Essa delinea il quadro di
riferimento della futura disciplina della responsabilità per danni all’am-
biente nei 25 Paesi europei, dando concretizzazione al principio “chi
inquina paga”; alla responsabilità civile viene riconosciuto il ruolo di
strumento efficace nelle politiche ambientali, se gli inquinatori sono
soggetti identificabili, il danno concreto e identificabile, e chiaro l’ac-
certamento del nesso causale.
La direttiva fornisce una definizione di danno che insiste sulla misu-
rabilità (un mutamento negativo misurabile o un deterioramento misu-
rabile del servizio di una risorsa naturale); non tutte le risorse naturali
sono prese in considerazione, ma solo quelle che abbiano arrecato dan-
no alle specie e dagli habitat naturali protetti, secondo le direttive
“Habitat” e “ZPS” (92/43 Cee e 79/409 Cee); alle acque; al terreno.
È presa in considerazione anche la minaccia di danno, mentre non
tutte le attività potenzialmente in grado di creare danni sono quelle che
incorreranno nell’accertamento di responsabilità, ma solo quelle pro-
fessionali, anche se nel caso di danno alla biodiversità la direttiva preve-
de l’estensione a qualsiasi attività. Le Autorità competenti dovranno es-
sere designate dagli Stati, che sono obbligati ad adottare misure per in-
coraggiare lo sviluppo di strumenti e mercati di garanzia finanziaria per 8
affrontare i costi da sostenere nelle azioni di prevenzione e riparazione. n. -
In merito alla riparazione del danno la direttiva prevede, in un apposito III
allegato, i criteri che gli operatori dovranno seguire. Il diritto di rivalsa
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SILVÆ 225

