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Piccola storia, attualità e problemi della legislazione sul danno ambientale


            di proporre azioni risarcitorie innanzi al giudice ordinario di competen-
            za del Comune e della Provincia. Si rileva una volontà “accentratrice”
            del ministero ed un ruolo marginale di enti locali e delle associazioni di
            protezione ambientale, nonché una commistione di poteri e ruoli in ca-
            po al ministero dell’Ambiente che, seppur organo politico con funzioni
            di indirizzo, risulta legittimato ad adottare atti amministrativi a rilevan-
            za esterna che dovrebbero essere di competenza esclusiva dell’organo
            di gestione amministrativa. La norma del titolo VI quindi, non darebbe
            corretta attuazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e ade-
            guatezza che l’art. 118 della Costituzione ha recentemente consacrato.
            Inoltre, essendo fissato un termine per il ripristino non inferiore ai due
            mesi e non superiore ai due anni, difficilmente l’attuale assetto del mi-
            nistero potrà garantire un’efficace attività amministrativa nei tempi pre-
            fissati, non essendo stata prevista una apposita Direzione presso il mi-
            nistero dell’Ambiente, come inizialmente contemplato.
               Altre critiche si appuntano sulla mancata estensione dei risarcimenti
            di danni arrecati all’atmosfera ed al paesaggio, che pure il legislatore ita-
            liano avrebbe potuto introdurre, ampliando la portata della direttiva
            comunitaria come previsto dalla stessa, in relazione alla grande impor-
            tanza dei due temi per la Nazione.
               La disciplina contenuta nella parte sesta del T.U. è definita “contrad-
            dittoria e confusa”, non rispondendo nemmeno al vago anelito, che do-
            vrebbe essere insito in ogni sforzo di codificazione, di porre una serie
            di principi in ordine tra loro” (Pozzo B., 2007).
               La critica che più preoccupa il personale del Corpo forestale dello
            Stato è senza dubbio quella che riscontra l’impossibilità di risarcire dan-
            ni ai boschi che non ricadano in aree protette, anche quando percorsi
            da incendio (Macrì A., 2006) vanificando la portata del comma 8 del-
            l’art. 10 della legge quadro sugli incendi boschivi (L. 353/2000), la qua-
            le citava espressamente l’art. 18. A coloro che sono stati ritenuti colpe-
            voli di incendio boschivo ex art. 423 bis C.P. fuori dalle aree protette,
            potrebbe d’ora in poi essere ingiunto il solo pagamento delle spese di      8
            lotta attiva e la stima dei danni a suolo e soprassuolo, ma non il danno    n.  -
            ambientale, a meno che l’incendio non abbia deteriorato in maniera si-      III
            gnificativa il suolo. Si auspica, se non la revisione anche di questa parte
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