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Piccola storia, attualità e problemi della legislazione sul danno ambientale
di proporre azioni risarcitorie innanzi al giudice ordinario di competen-
za del Comune e della Provincia. Si rileva una volontà “accentratrice”
del ministero ed un ruolo marginale di enti locali e delle associazioni di
protezione ambientale, nonché una commistione di poteri e ruoli in ca-
po al ministero dell’Ambiente che, seppur organo politico con funzioni
di indirizzo, risulta legittimato ad adottare atti amministrativi a rilevan-
za esterna che dovrebbero essere di competenza esclusiva dell’organo
di gestione amministrativa. La norma del titolo VI quindi, non darebbe
corretta attuazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e ade-
guatezza che l’art. 118 della Costituzione ha recentemente consacrato.
Inoltre, essendo fissato un termine per il ripristino non inferiore ai due
mesi e non superiore ai due anni, difficilmente l’attuale assetto del mi-
nistero potrà garantire un’efficace attività amministrativa nei tempi pre-
fissati, non essendo stata prevista una apposita Direzione presso il mi-
nistero dell’Ambiente, come inizialmente contemplato.
Altre critiche si appuntano sulla mancata estensione dei risarcimenti
di danni arrecati all’atmosfera ed al paesaggio, che pure il legislatore ita-
liano avrebbe potuto introdurre, ampliando la portata della direttiva
comunitaria come previsto dalla stessa, in relazione alla grande impor-
tanza dei due temi per la Nazione.
La disciplina contenuta nella parte sesta del T.U. è definita “contrad-
dittoria e confusa”, non rispondendo nemmeno al vago anelito, che do-
vrebbe essere insito in ogni sforzo di codificazione, di porre una serie
di principi in ordine tra loro” (Pozzo B., 2007).
La critica che più preoccupa il personale del Corpo forestale dello
Stato è senza dubbio quella che riscontra l’impossibilità di risarcire dan-
ni ai boschi che non ricadano in aree protette, anche quando percorsi
da incendio (Macrì A., 2006) vanificando la portata del comma 8 del-
l’art. 10 della legge quadro sugli incendi boschivi (L. 353/2000), la qua-
le citava espressamente l’art. 18. A coloro che sono stati ritenuti colpe-
voli di incendio boschivo ex art. 423 bis C.P. fuori dalle aree protette,
potrebbe d’ora in poi essere ingiunto il solo pagamento delle spese di 8
lotta attiva e la stima dei danni a suolo e soprassuolo, ma non il danno n. -
ambientale, a meno che l’incendio non abbia deteriorato in maniera si- III
gnificativa il suolo. Si auspica, se non la revisione anche di questa parte
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