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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia


            l’attività di “ricerca, sviluppo, pianificazione e programmazione, acquisizione, ge-
            stione e conservazione di mezzi, armi, materiali e scorte”; ed altresì le “relazioni
            tecniche sulle prove d’impiego dei materiali di sperimentazione”. È inoltre previ-
            sta la secretazione della documentazione descrittiva delle strutture e del
            funzionamento di “impianti industriali a rischio limitatamente alle parti la cui
            conoscenza possa agevolare la commissione di atti di sabotaggio”.
               - Personale: gli “atti e documenti concernenti l’organizzazione ed il funziona-
            mento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all’addestramento, all’impie-
            go ed alla mobilità del personale delle Forze di polizia, nonché i documenti sulla
            condotta dell’impiegato rilevanti ai fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubbli-
            ca e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell’autori-
            tà di pubblica sicurezza”.
               Occorre operare un raccordo tra tale disciplina e quella in materia di
            segreto di ufficio. In effetti, l’obbligo di osservanza di tale segreto
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            opera in modo particolarmente vincolante per il personale delle Forze
            di Polizia.
               L’art. 34 del Regolamento di servizio per il personale della Polizia di
            Stato (D.P.R. n. 782/85), impone l’osservanza del segreto d’ufficio in
            relazione al divieto di fornire notizie relative ai servizi d’istituto o a
            provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, anche se non si tratti
            di atti segreti, nella presunzione che possa derivare danno o pregiudizio
            all’amministrazione, a terzi o alla corretta esecuzione dei servizi di poli-
            zia. La medesima disposizione riserva ai Dirigenti degli uffici la com-
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            petenza a divulgare notizie di interesse generale concernenti servizi,
            provvedimenti ed operazioni.


               B) SEGRETEZZA DELLE MODALITÀ OPERATIVE ED INVESTIGATIVE:La
            seconda parte dell’art. 8 co. 5 lett. c) del D.P.R. 352/92 ha per oggetto
            “i documenti riguardanti (...) le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’or-
            dine pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità con particolare riferi-
            mento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicu-
            rezza dei beni e delle persone coinvolte”.                                  6
               L’oggetto di tale vincolo di segretazione è costituito dall’“agire” del-  n.
            l’amministrazione di pubblica sicurezza. La specificazione delle limita-    -  II
            zioni, in sede di decretazione ministeriale, è operata dall’art. 3 co. 1 lett.
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