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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia


            dica i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di
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            divulgazione espressamente previsti dall’ordinamento. L’art. 8 co. 2 del
            D.P.R. n. 352/92 afferma che i documenti possono essere sottratti al-
            l’accesso quando sono suscettibili di recare un pregiudizio concreto.
               Il divieto di accesso può essere apposto solo nei limiti in cui i docu-
            menti siano strettamente connessi ad esigenze di segretezza. 23
            a) Il segreto di Stato: trova fondamento nell’esigenza di tutela dell’integri-
               tà ed indipendenza dello Stato democratico, prioritaria rispetto a
               quella della trasparenza dell’azione amministrativa. La P.A. dovrà va-
               lutare se, nelle situazioni concrete, il segreto di Stato sia opponibile
               alla richiesta di accesso. L’art. 24 co. 6, afferma che in ordine alla si-
               curezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali, il
               Governo può emanare dei decreti, a completamento e precisazione
               di quanto già disposto dal legislatore sul Segreto di Stato.
               Per quanto riguarda i rapporti o le relazioni di rappresentanti diplo-
               matici, la riservatezza dovrà essere la regola. Inoltre l’art. 21 del
               D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, prescrive che i documenti relativi
               alla politica estera dello Stato, ancorché non aventi carattere riserva-
               to, diventano consultabili trascorsi cinquant’anni dalla loro data.
            b) Divieto di divulgazione, altrimenti previsto dall’ordinamento o introdotto con i
               decreti governativi di cui all’art. 24 co. 2:
               - Il segreto militare: Il R.D. 11 luglio 1941, n. 1161, pone come priori-
                  tario l’interesse pubblico alla difesa nazionale. La legge 24 ottobre
                  1977, n. 801, ha abolito la distinzione tra segreto politico e milita-
                  re, ed ha introdotto il cosiddetto segreto di Stato, valutabile oggetti-
                  vamente sulla base di un rapporto tra divulgazione della notizia e
                  danno alla integrità ed indipendenza dello Stato democratico. Il
                  Presidente del Consiglio deve dare comunicazione della avvenuta
                  apposizione del segreto di Stato in sede di giudizio ad un
                  Comitato parlamentare di sorveglianza dei servizi di sicurezza.
               - La politica monetaria e valutaria: Il segreto può essere imposto con
                  decreto ex art. 24 co. 6 per la necessità di mantenere il riserbo su  6
                  documenti la cui diffusione può determinare turbative nel merca-      n.
                  to valutario o creare illecite situazioni di vantaggio.               -  II
               - Ordine pubblico: La prevenzione e la repressione di attività criminose
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