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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia



                  2.1. IL CODICE DELLA PRIVACY

                  Prima del nuovo testo unico sulla privacy, quindi, la tutela del diritto
               di accesso era molto forte e determinava la soccombenza del diritto alla
               riservatezza rispetto alle esigenze di ostensione per la cura e la difesa di
               interessi giuridici. 20
                  Il nuovo codice sulla privacy, introduce, il diritto di chiunque “alla
               protezione dei propri dati personali”. Tale normativa prevede, inoltre, che,
               senza il consenso dell’interessato, il trattamento dei dati da parte della
               P.A. possa avvenire esclusivamente per lo svolgimento di funzioni isti-
               tuzionali e che il solo trattamento dei dati non sensibili possa realizzarsi
               anche senza un’espressa previsione normativa.
                  I dati sensibili e giudiziari sono sottoposti allo stesso regime già pre-
               visto dall’art. 22 della legge 675/96 dopo la riforma del ‘99. Tuttavia,
               sotto il profilo del bilanciamento tra diritto di accesso e diritto alla pri-
               vacy, appare chiaro che il legislatore non abbandona l’impostazione
               giurisprudenziale affermatasi sotto il vigore dei precedenti interventi
               normativi in materia.
                  L’art. 59 del codice prevede espressamente, infatti, sia per i dati per-
               sonali in genere che per quelli sensibili e giudiziari, che il diritto di ac-
               cesso trovi la sua disciplina nella legge 241/90 e successive modifiche e
               nelle altre leggi in materia e relativi regolamenti di attuazione; quindi,
               per i dati personali sensibili il legislatore sembra ancora rimandare al bi-
               lanciamento tra contrapposti interessi ex legge 241/90, come sostenu-
               to dall’Adunanza Plenaria n. 5/97 e confermato dalla successiva giuri-
               sprudenza. L’unica vera novità è rappresentata dall’art. 60 del codice,
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               che pone una tutela differenziata e specifica per i c.d. dati super sensibi-
               li, vale a dire per i dati relativi alla vita sessuale ed alla salute. La discipli-
               na dettata da tale norma si pone come una vera e propria eccezione ri-
               spetto alla scelta della c.d. tutela modale prevedendo una valutazione
               comparativa in concreto tra esigenze contrapposte.
                  Infatti, secondo quanto prescritto dall’art. 60 del codice, i dati super-
               sensibili possono essere oggetto del diritto di accesso solo se l’istanza
               sottenda una situazione giuridica di rango almeno pari ai diritti dell’inte-
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               ressato, che consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o
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