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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia
mancanza di organicità ed omogeneità. Tale sovrapposizione di nor-
mativa, ha avuto inevitabili ripercussioni nell’evoluzione dottrinaria e
giurisprudenziale, volta inevitabilmente alla ricerca di un difficile con-
temperamento tra le varie discipline. A questo proposito si è soliti indi-
viduare tre fasi dell’evoluzione a partire dalla legge 241/90 fino al
Codice della Privacy approvato con il D.L.gs 196/03.
La prima fase racchiude l’arco temporale intercorrente tra la legge
241/90 e la legge 675/96, caratterizzato dal fatto che, mentre il diritto
di accesso ha ormai ricevuto una disciplina compiuta, la tutela del dirit-
to alla riservatezza trova ancora fondamento e tutela esclusivamente
nell’art. 2 della Costituzione in tema di diritti della personalità.
Il diritto alla riservatezza, tuttavia, risultava presente nella legge
241/90, la quale, sia pure senza fornirne una definizione o disciplina, lo
poneva all’art. 24, co. 2 let. d), tra i limiti al diritto di accesso agli atti
amministrativi. La normativa in commento conteneva un mero riferi-
mento alla necessità di tener conto dell’esigenza di riservatezza dei ter-
zi, assegnando, comunque, una priorità al diritto di accesso, nel mo-
mento in cui garantiva comunque “agli interessati la visione degli atti relativi
ai procedimenti amministrativi”.
Non si è mancato, a tal proposito, di porre in evidenza le differenze
emergenti dal combinato disposto degli artt. 22 e 25 da un lato e dal-
l’art. 24 dall’altro: mentre, infatti, per il primo gruppo di norme è “rico-
nosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rile-
vanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi” da esercitarsi “mediante
esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi”, per l’art. 24, invece,
è semplicemente garantita “agli interessati la visione degli atti relativi ai proce-
dimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
loro interessi giuridici”. 15
Dottrina e giurisprudenza avevano elaborato al riguardo varie tesi,
un filone interpretativo era rappresentato dalla pronuncia dell’Adu-
nanza Plenaria n. 5/97.
Tale pronuncia partiva dall’assunto secondo cui il bilanciamento tra 6
interessi contrapposti era già stato in origine operato dal legislatore. Le n.
stesse disposizioni normative, infatti, stabilivano che il diritto di acces- - II
so, derogando al principio di pubblicità, nel conflitto con il principio di
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