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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia


            mancanza di organicità ed omogeneità. Tale sovrapposizione di nor-
            mativa, ha avuto inevitabili ripercussioni nell’evoluzione dottrinaria e
            giurisprudenziale, volta inevitabilmente alla ricerca di un difficile con-
            temperamento tra le varie discipline. A questo proposito si è soliti indi-
            viduare tre fasi dell’evoluzione a partire dalla legge 241/90 fino al
            Codice della Privacy approvato con il D.L.gs 196/03.
               La prima fase racchiude l’arco temporale intercorrente tra la legge
            241/90 e la legge 675/96, caratterizzato dal fatto che, mentre il diritto
            di accesso ha ormai ricevuto una disciplina compiuta, la tutela del dirit-
            to alla riservatezza trova ancora fondamento e tutela esclusivamente
            nell’art. 2 della Costituzione in tema di diritti della personalità.
               Il diritto alla riservatezza, tuttavia, risultava presente nella legge
            241/90, la quale, sia pure senza fornirne una definizione o disciplina, lo
            poneva all’art. 24, co. 2 let. d), tra i limiti al diritto di accesso agli atti
            amministrativi. La normativa in commento conteneva un mero riferi-
            mento alla necessità di tener conto dell’esigenza di riservatezza dei ter-
            zi, assegnando, comunque, una priorità al diritto di accesso, nel mo-
            mento in cui garantiva comunque “agli interessati la visione degli atti relativi
            ai procedimenti amministrativi”.
               Non si è mancato, a tal proposito, di porre in evidenza le differenze
            emergenti dal combinato disposto degli artt. 22 e 25 da un lato e dal-
            l’art. 24 dall’altro: mentre, infatti, per il primo gruppo di norme è “rico-
            nosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rile-
            vanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi” da esercitarsi “mediante
            esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi”, per l’art. 24, invece,
            è semplicemente garantita “agli interessati la visione degli atti relativi ai proce-
            dimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
            loro interessi giuridici”. 15
               Dottrina e giurisprudenza avevano elaborato al riguardo varie tesi,
            un filone interpretativo era rappresentato dalla pronuncia dell’Adu-
            nanza Plenaria n. 5/97.
               Tale pronuncia partiva dall’assunto secondo cui il bilanciamento tra     6
            interessi contrapposti era già stato in origine operato dal legislatore. Le  n.
            stesse disposizioni normative, infatti, stabilivano che il diritto di acces-  -  II
            so, derogando al principio di pubblicità, nel conflitto con il principio di
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