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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia
quello che è stato definito “un regime a doppio binario”, in virtù del
quale occorre distinguere l’ipotesi in cui la domanda di accesso riguarda
documenti contenenti dati personali non sensibili rispetto al caso in
cui, invece, la domanda abbia per oggetto dati sensibili.
Nella prima ipotesi trova applicazione il previgente art. 24, co. 2 let.
d), della legge 241/90 ed il contrasto tra diritto di accesso e tutela della
riservatezza trova composizione secondo i principi posti dalla decisio-
ne 5/97 dell’Adunanza Plenaria. Nel secondo caso, invece, in assenza
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di una legge che specificamente consenta l’accesso, l’esigenza di tutela
della riservatezza prevale in modo rigido ed assoluto anche sul diritto
alla difesa in giudizio garantito dall’art. 24 della Costituzione. 18
Lo schema interpretativo su esposto è stato riveduto e, per così dire,
“aggiustato” a seguito dell’emanazione del decreto legislativo n. 135 del
11 maggio 1999. L’art. 16 di tale normativa, infatti, da una parte ha qua-
lificato come “di rilevante interesse pubblico” i trattamenti di dati “effettuati
in conformità alle leggi e ai regolamenti per l’applicazione della disciplina sull’acces-
so ai documenti amministrativi” e, dall’altra, ha chiarito che quando la ri-
chiesta ha quale oggetto determinati dati sensibili e, precisamente, quel-
li idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito solo se il diritto da far valere o difendere nella difesa in sede
amministrativa o giudiziaria, “è di rango almeno pari a quello dell’interessato”.
Secondo alcuni, in realtà, tale norma non riguarderebbe il diritto
di accesso che continuerebbe ad essere assoggettato alla disciplina
originaria della legge 241/90. La giurisprudenza amministrativa, in-
vece, si è orientata nel senso di ritenere che la disposizione, applicata
alla materia dell’accesso ai documenti amministrativi, rimette all’am-
ministrazione ed al giudice la ponderazione comparativa tra il diritto
alla riservatezza dei dati riguardanti la salute o la sfera sessuale e l’in-
teresse sotteso alla domanda di accesso. E il bilanciamento degli op-
posti interessi, in tal caso, non va effettuato in astratto, bensì in con-
creto in modo tale da evitare il rischio di soluzioni generalizzanti
fondate su di una mera comparazione gerarchica dei diritti in conflit- 6
to che, prescindendo da specifiche circostanze di fatto relative alle n.
singole fattispecie concrete, si riduce ad una sterile ed improduttiva - II
teorizzazione. 19
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