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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia
ed il mantenimento dell’ordine pubblico impongono la riservatezza
allo scopo di non compromettere la lotta dello Stato contro la crimi-
nalità. Il segreto può essere imposto con decreto ex art. 24 co. 6 .
- Il segreto industriale: L’art. 623 C.P., punisce la “rivelazione di segreti
scientifici o industriali”, compiuta dal lavoratore dipendente. Tale
disposizione del codice penale tutela anche le invenzioni non bre-
vettate ed i diritti di know-how.
- Il segreto commerciale: la legislazione italiana ha sempre tutelato in-
sufficientemente il consumatore riguardo alla qualità dei prodotti.
In effetti, l’unico circuito garantistico è nato ad opera della giuri-
sprudenza e delle associazioni dei consumatori. Oggi, la legge 10
aprile 1991, n. 126, che detta “Norme per l’informazione del con-
sumatore”, apre nuove, interessanti, prospettive in materia subor-
dinando, la commercializzazione del prodotto ad una sufficiente
attività informativa sulle caratteristiche dello stesso.
- Il segreto professionale: si tratta del segreto, cui sono tenuti alcuni
soggetti, su notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa della
loro attività professionale; alla stessa categoria appartiene il segreto
d’ufficio che si riferisce ai Pubblici ufficiali ed agli incaricati di un
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pubblico servizio.
- Il segreto istruttorio: vige riguardo alle notizie relative ad un reato in
corso di accertamento (artt. 114 e 329 C.P.P.). Seppur la legge pri-
vilegia tale ipotesi di segreto rispetto al diritto di cronaca, la prassi
mitiga la rigidezza delle norme.
- La tutela della riservatezza dei privati: Il diritto alla riservatezza coin-
volge la complessiva posizione della persona ed è riconducibile
nell’ambito dei principi inviolabili riconosciuti e garantiti dall’art.
2 della Costituzione.
Da notare come, l’art. 24 co. 6 lett. d) della legge 241/90 individua
“la vita privata e la riservatezza di persone fisiche e giuridiche, imprese e associazio-
ni” tra gli altri casi di esclusione del diritto di accesso, consentendo pe-
raltro agli interessati “l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici”, salvo che per i dati
sensibili e giudiziari per i quali, tuttavia, si rimanda a quanto disposto
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dall’art. 60 del D.Lgs. 196/03.
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