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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia
Va inoltre rilevato che sempre il suddetto art. 24 al co. 6, amplia ulte-
riormente le ipotesi di secretazione legittima, autorizzando il Governo
ad emanare un apposito regolamento ove potranno prevedersi ulteriori
casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi quando dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione “alla sicurezza e alla difesa
nazionale” o quando riguardino “le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale
e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione
e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investiga-
tive, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone
coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”.
In attesa della emanazione del nuovo regolamento sulla specifica
materia, poiché sul punto non vi sono state sostanziali modifiche ri-
spetto al precedente articolato, è comunque utile e significativo il riferi-
mento al vigente D.P.R. 352/92, che aveva individuato le modalità e gli
altri casi di esclusione del diritto di accesso.
Le singole amministrazioni hanno poi emanato dei regolamenti per
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definire le categorie di documenti da sottrarre all’accesso. L’art. 13 del
D.P.R. 352/92 ha anche stabilito che nelle more dell’adozione dei rego-
lamenti ministeriali, il diritto di accesso può essere esercitato ed il se-
greto può essere opposto con Provvedimento motivato del Ministro
(per le Amministrazioni dello Stato) o dell’organo che ha la legale rap-
presentanza dell’ente.
La valutazione dell’esistenza del limite dovrà condursi, di volta in
volta, in relazione alle fattispecie che verranno esaminate, avendo ri-
guardo alle singole prescrizioni normative.
In tale ipotesi, come nelle altre, in cui la P.A. può valutare discrezio-
nalmente se concedere l’informazione, il diritto di accesso si “affievoli-
sce”, per riespandersi al venir meno dell’esigenza che giustifica il riserbo.
3.1. I DOCUMENTI INACCESSIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL’ORDI-
NE PUBBLICO
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La funzione di tutela dell’ordine pubblico e di prevenzione e repres- n.
sione della criminalità, viene presa in considerazione dalla legge sul - II
procedimento amministrativo come una di quelle funzioni “apicali” e
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